SeAv.completo.FUTURA
  1. Casa
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Circolari
  6. /
  7. Novità Decreto Omnibus

Novità Decreto Omnibus

CIRCOLARE n.19-2021/Consulenza aziendale 

Il Decreto n. 99/2021 (c.d. Decreto Omnibus) ha introdotto diverse novità di natura fiscale. In particolare è stata prevista la sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, è stato sospeso il “cash-back” e sono stati previsti crediti d’imposta legati all’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Di seguito nel dettaglio le novità.

Sommario

Proroga versamenti cartelle

Sospensione del CASH-BACK

credito imposta POS e sistemi evoluti di pagamento elettronico

Incremento credito imposta POS

Soppressione contributi a fondo perduto – DECRETO SOSTEGNI-BIS – fatturato superiore a 10mln. 4

 

Proroga versamenti cartelle

Il Decreto Omnibus, modificando nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, proroga dal 30.6.2021 al 31.8.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;

avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi.

Di conseguenza, risultano sospesi:

·         i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi;

·         la notifica di nuove cartelle di pagamento;

·         le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/ avvisi di addebito/ atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione.

Come sopra accennato, il DL n. 99/2021 proroga dal 30.6 al 31.8.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021.

NB. Il mancato pagamento delle somme sospese entro il 30.9.2021 comporta la decadenza del piano di rateazione posto che le rate omesse risultano superiori al limite (10) tollerato. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nelle FAQ presenti sul proprio sito, in alternativa al pagamento in unica soluzione consente di richiedere la rateizzazione.

Sospensione del cash-back

La Legge Finanziaria 2020 ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/ servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).

Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili al “Cashback”, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.

Ora il Decreto 99/2021 ha disposto la sospensione del “Cashback” per il secondo semestre 2021 (1.7 – 31.12).

Credito imposta POS e sistemi evoluti di pagamento elettronico

Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano/noleggiano/utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).

Il credito d’imposta:

·         è parametrato al costo di acquisto/noleggio/utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;

·         è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi/compensi 2020, come segue:

 

Ricavi / compensi 2020

Credito d’imposta

Non > 200.000 €

70%

Tra 200.000€ e 1.000.000€

40%

Tra 1.000.000€ e 5.000.000€

10%

 

In aggiunta, agli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo che nel 2022 acquistano/ noleggiano/utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure “maggiorate”:

 

Ricavi / compensi 2020

Credito d’imposta

Non > 200.000 €

100%

Tra 200.000€ e 1.000.000€

70%

Tra 1.000.000€ e 5.000.000€

40%

 

I suddetti crediti d’imposta:

·         sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24;

·         sono utilizzabili successivamente al sostenimento della spesa;

·         devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi;

·         non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.

Incremento credito imposta POS

È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / ”evoluti”) spettante alle imprese/ lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

Si ricorda che il credito è riservato ai soggetti con ricavi annui inferiori ad Euro 400.000.

Soppressione contributi a fondo perduto – DECRETO SOSTEGNI-BIS – fatturato superiore a 10mln

In base all’art. 1, comma 30, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, previo accertamento da parte del MEF, le risorse (stanziate) non utilizzate per l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsto dallo stesso e dal c.d. “Decreto Sostegni” eccedenti € 3,15 miliardi sono destinati ad uno specifico contributo a favore dei soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a € 10 milioni ma non superiori a € 15 milioni. Ora, l’art. 7 del Decreto in esame, dopo aver rilevato che le risorse non utilizzate per l’erogazione del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni” ammontano a € 2.127 miliardi, ha soppresso la disposizione contenuta nel citato comma 30 e pertanto anche il predetto contributo.

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.