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Assegni al nucleo familiare: misure temporanee dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Assegni al nucleo familiare

 In attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge di delega relativa all’ASSEGNO UNICO, la cui partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022, il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, ha introdotto le seguenti MISURE TEMPORANEE che decorrono dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021:

v  Assegno temporaneo per i figli minori (ASSEGNO PONTE)

v  Assegno per il nucleo familiare MAGGIORATO

 

ASSEGNO PONTE

Destinato alle famiglie con figli minori, l’assegno ponte spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni destinati al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati).

Ø  Il nucleo familiare del richiedente per averne diritto, deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 Euro annui e deve possedere i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Ø  L’importo dell’assegno è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

Ø  L’erogazione dell’assegno decorre da luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 e dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente.

Compatibile con: reddito di cittadinanza, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, detrazioni fiscali e assegni familiari dei coltivatori diretti.

 

 N.B.: In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Presentazione della domanda dal 1° luglio tramite portale INPS o Enti di Patronato

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Destinato ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori (lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici e somministrati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS, titolari di prestazioni previdenziali, lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto), è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Ø  L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS ai lavoratori dipendenti in attività, ed erogato direttamente dall’INPS ai richiedenti che fanno parte di categorie specifiche: addetti ai lavori domestici, iscritti alla Gestione Separata, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori di ditte cessate o fallite o beneficiari di altre prestazioni previdenziali.

Ø  La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Nell’allegato 1 al Messaggio INPS 2331 del 17.06.2021, sono pubblicate le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202331%20del%2017-06-2021.htm

 

Sarà riconosciuta agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di:

Ø  37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli e

Ø  55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

N.B.: L’inclusione di determinati familiari nel nucleo evidenziato nella domanda (es. figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, fratelli, sorelle o familiari residenti all’estero) è soggetta ad autorizzazione da parte INPS per evitare duplicazioni. È quindi necessario inviare preventivamente la richiesta di autorizzazione corredata dalla documentazione prevista, tramite procedura telematica.

 

La procedura per la domanda dell’assegno e di eventuali autorizzazioni è accessibile tramite Enti di Patronato o sul portale dell’INPS all’indirizzo:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-per-il-nucleo-familiare-anf

 

Ricordiamo che lo Studio ha stipulato una convenzione con il patronato ANMIL (associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro). Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione di Studio “Servizio consulenza previdenziale” trasmessa il 19/02/2021.