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DECRETO SOSTEGNI BIS

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 25 Maggio il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che contiene una serie di importanti misure di sostegno per imprese e professionisti. Di seguito si riassumono le principali

Il nuovo decreto Sostegni-bis prevede una serie di agevolazioni a sostegno di imprese e professionisti. Gli interventi maggiormente significativi sono i seguenti:

1)      Contributi a fondo perduto;

2)      Crediti imposta locazioni;

3)      Credito imposta sanificazione e acquisto DPI;

4)      Sospensione pagamenti e notifica cartelle;

5)      Moratoria rimborso finanziamenti per le PMI;

6)   Emissione note credito IVA al momento dell’apertura (e non più della chiusura) delle procedure concorsuali (fallimenti, concordati ecc.).

 

Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali delle principali agevolazioni, rimandando a successive circolari per specifici approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “AUTOMATICO”

(Art. 1, c.1-4)

Per tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che hanno fruito del contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2021 (decreto Sostegni) è previsto il riconoscimento, in automatico (quindi senza necessità di inoltrare alcuna domanda) di un ulteriore contributo nella stessa misura e con le stesse modalità di accredito di quello erogato in precedenza.

Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale – variabile dal 20% al 60% a seconda del volume d’affari – alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

(Art. 1, c.5-15)

In alternativa al contributo automatico di cui al punto precedente, per i soli soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, è prevista la possibilità di fruire di un contributo basato sul calo del fatturato relativo ad un diverso lasso temporale. Il contributo spetta ai soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

   Ricavi 2019 NON superiori a 10.000.000 di euro;

   Ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del fatturato del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

N.B.: Ai fini del computo va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni considerando quelle che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dei periodi 2019, 2020 e 2021 e comprendendo anche le operazioni NON rilevanti ai fini IVA.

Speciali norme sono previste con riferimento a determinate categorie di soggetti (es: distributori di carburanti, agenzie viaggio, contribuenti forfetari ecc).

Il contributo (che non può comunque essere superiore a euro 150.000) è determinato applicando alla differenza di fatturato come sopra indicato una specifica percentuale che varia sia in funzione del fatto che un soggetto abbia o meno fruito del contributo del Decreto Sostegni sia dell’entità dei ricavi suddivisi per fasce.

A differenza del contributo automatico, il contributo alternativo NON prevede l’erogazione di un importo minimo.

Il contributo alternativo è riconosciuto previa presentazione di un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere fruito o mediante accredito sul conto corrente ovvero mediante compensazione in F24.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

 

 

 

CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RISULTATO ECONOMICO

(Art. 1 c.16-24)

E’ previsto un contributo per i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021 e ricavi NON superiori a 10.000.000 di euro che abbiano avuto un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019 sulla base di una percentuale che verrà stabilita dal MEF. Tale contributo, subordinato all’autorizzazione dell’UE, è determinato sulla base di specifici coefficienti che devono essere approvati con apposito decreto del MEF e può essere fruito al netto di quanto eventualmente percepito a titolo di contributo automatico o di contributo alternativo.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

(Art. 2)

Per le attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura di almeno 4 mesi, tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, è previsto un fondo per il sostegno il cui importo e le cui caratteristiche verranno determinate con apposito decreto del MEF.

 

 

 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

(Art. 4)

Ad imprese, professionisti ed enti non commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda dei mesi da gennaio a maggio 2021 a condizione che il fatturato medio del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per le Agenzie Viaggio il credito d’imposta locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

 

 

PROROGA PAGAMENTO CARTELLE

(Art. 9)

E’ prevista la sospensione dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 del termine di versamento di somme derivanti da:

– cartelle di pagamento;

– avvisi di accertamento e di addebito INPS esecutivi;

– atti di accertamento ed esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane.

I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 luglio 2021. Fino al 30 giugno 2021 è inoltre sospesa la notifica di nuove cartelle e l’adozione di misure cautelari ed esecutive.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

(Art. 13)

E’ prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

 

TASSAZIONE CAPITAL GAIN STARTUP INNOVATIVE

(Art. 14)

Le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.

 

 

 

 

 

PROROGA MORATORIA MUTUI PMI

(Art. 16)

Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia,  con tre differenze fondamentali rispetto alle precedenti edizioni: 1) la sospensione riguarderà solo la quota capitale per cui dal 1° luglio 2021 dovranno essere di nuovo pagati gli interessi;

2) la moratoria NON sarà più automatica, ma dovrà essere richiesta, con una comunicazione che dovrà essere presentata entro il 15 giugno 2021;

3) potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi non essendo prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure da parte di chi non fosse stato ammesso in precedenza.

NOTE CREDITO IVA PROCEDURE CONCORSUALI

(Art. 18)

Per le procedure concorsuali attivate dopo il 26 maggio 2021 è possibile emettere nota di credito al momento dell’apertura senza attendere, com’era prima, la chiusura della procedura.

ACE INNOVATIVA 2021

(Art. 19)

Dal 2021, per le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2020, l’ACE viene potenziato con l’aumento dell’aliquota al 15%.

 

 

 

CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI

(Art. 20)

Viene modificata in senso favorevole per i contribuenti l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per tali beni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche con riferimento ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5.000.000 di euro.

 

 

 

 

CREDITO SANIFICAZIONI E DISPOSITIVI PROTEZIONE

(Art. 32)

Per imprese, professionisti ed enti non commerciali è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, termoscanner, barriere e pannelli protettivi, spese per tamponi, ecc.). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro nel limite dello stanziamento previsto (200.000.000 di euro per il 2021) ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.