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Decreto Sostegni – Proroga sospensione attività riscossione

CIRCOLARE N.8-2021/Consulenza aziendale

Sulla G.U. n° 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41 (c.d. “decreto Sostegni”) che contiene una serie di aiuti per fronteggiare la crisi pandemica. Analizziamo di seguito le novità previste in tema di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, annullamento carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari.

PROROGA PAGAMENTO CARTELLE

Il Decreto Sostegni prevede alcune novità in tema di pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS.

I pagamenti di questi atti, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, dovevano essere eseguiti entro il 31 marzo 2021.  

L’art. 4, comma 1, lettera a del Decreto sopra citato posticipa ulteriormente il versamento e quindi per cartelle, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO STRALCIO CARTELLE

Relativamente alla rottamazione dei ruoli e al cd. saldo e stralcio era prevista la ripresa dei versamenti delle rate scadute nel corso del 2020 entro il 1° marzo 2021, senza alcuna tolleranza.

La lettera b) del comma 1 dell’art. 4 del Decreto sopra citato stabilisce che:

·         in relazione alle rate scadute nell’anno 2020, il pagamento integrale dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;

·         in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Non è prevista la proroga per la rata di novembre 2021.

NB. Ai nuovi termini sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza.

ANNULLAMENTO CARICHI

Il comma 4 dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli addetti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

·         alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

·         ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

NB. Se il debitore ha già pagato il debito non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

L’art. 5 prevede la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

La misura interessa i soggetti:

·         con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);

·         che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente;

e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Si precisa che possono essere definite le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni:

·         relative al periodo d’imposta 2017 elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione legata all’emergenza Covid;

·         relative al periodo d’imposta 2018 elaborate entro il 31 dicembre 2021.

PRORGA TERMINI DI RISCOSSIONE E DECADENZA

L’articolo 4, comma 1, lettera d) dispone che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 riferite ad alcune dichiarazioni dei redditi e dei sostituti elencate nel decreto, presentate negli anni 2017 e 2018, sono prorogati:

·         di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999):

·         di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.