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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO SOSTEGNI

CIRCOLARE N. 7-2021/Consulenza aziendale

Sulla G.U. n° 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41 (c.d. “decreto Sostegni”) che contiene una serie di aiuti per fronteggiare la crisi pandemica. Il provvedimento di maggior rilevanza è costituito da un contributo a fondo perduto riservato a tutti i soggetti titolari di partita IVA

 

IL CONTRIBUTO 

Il Decreto Sostegni prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto riservato a tutti i soggetti titolari di partita IVA a prescindere dal codice Ateco vale a dire:

          società di persone e capitali;

          imprese individuali;

          lavoratori autonomi (inclusi gli iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria);

          enti non commerciali (esclusivamente con riferimento all’eventuale attività commerciale svolta).

Il contributo NON spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l’entrata in vigore del presente decreto (resta pertanto riconosciuto il contributo se la p.iva è stata attivata nel 2020 o prima del 24/03/2021);
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Il contributo è calcolato sulla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 ed è determinato in base alle seguenti percentuali commisurate ai ricavi 2019:

 

Ricavi/ compensi 2019

Percentuale applicabile

fino a 100.000 euro

60%

tra 100.000 e 400.000 euro

50%

tra 400.000 e 1.000.000 di euro

40%

tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro

30%

superiori a 5.000.000 fino a 10.000.000 di euro

20%

 

Per ricavi oltre 10.000.000 di euro non sono previsti contributi.

Il contributo spettante ammonta ad un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per società ed enti e non può comunque superare i 150.000 euro.

 

Esempio:

Società con fatturato 2019 pari a 350.000 e fatturato 2020 pari a 200.000 euro.

La diminuzione del fatturato (2020 su 2019), pari a 150.000 (350.000 – 200.000), corrisponde al 42,85% (= 150.000 : 350.000).

Essendo tale riduzione superiore al 30% spetta un contributo così determinato:

Riduzione fatturato medio mensile: 150.000 : 12 = 12.500

Importo contributo: 12.500 x 50% = 6.250 euro

NB. Il contributo NON concorre alla formazione del reddito.

MODALITA’ DI RICHIESTA

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli e le relative istruzioni per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Per poter beneficiare del contributo è necessario presentare apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia Entrate oppure attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente dal contribuente oppure dall’intermediario con delega.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta).

CALCOLO RICAVI/ COMPENSI

Le istruzioni propongono la seguente tabella che evidenzia i campi della dichiarazione da considerare al fine dell’individuazione della fascia di ricavi/ compensi 2019.

 Si evidenza che:

·         gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio;

·         assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili);

·         le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno;

·         i commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva);

·         in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività.

 

Apertura p.iva dopo il 01.01.2019:

·        nel caso in cui la p.iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la p.iva è stata attivata. Esempio: P.iva attivata il 05.04.2019: (fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

·         per i soggetti che hanno attivato la p.iva dal 2019 il contributo spetta in ogni caso senza verificare la sussistenza della riduzione del 30%;

·         se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la p.iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero;

·         i soggetti che hanno attivato la p.iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la relativa casella.

EROGAZIONE ED UTILIZZO

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza. In alternativa, il contribuente, con scelta irrevocabile, può decidere di fruire per la totalità del contributo, invece che sotto forma di erogazione monetaria, come credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 per il pagamento di tributi e contributi.

NB. L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Per maggiori informazioni operative è possibile consultare la guida Agenzia Entrate al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca

Lo studio è disponibile a fornire l’assistenza necessaria per la predisposizione e gestione della pratica.

   

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.