CIRCOLARE N. 5-2021/Consulenza aziendale
Entro il 10/03/2021 va effettuata la stampa e/o archiviazione sostitutiva dei registri contabili relativi al 2019, compreso il libro degli inventari. Tale obbligo non riguarda i registri IVA e il registro dei corrispettivi in quanto la stampa di tali registri può essere effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica, si consiglia in ogni caso di provvedere alla stessa o comunque di conservare sempre almeno una copia digitale laddove non venga fisicamente stampato.
Sommario
Registri contabili – regole generali 2
Registro dei beni ammortizzabili 3
Conservazione sostituiva delle scritture contabili 3
Assolvimento dell’imposta di bollo. 4
La stampa su carta dei registri contabili deve essere effettuata entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’esercizio di riferimento.
Tipologia soggetto |
Termine invio mod. REDDITI 2020 relativo al 2019 |
Termine stampa registri relativi al 2019 |
Con l’esercizio coincidente con l’anno solare |
10/12/2020 |
10/03/2021 (3 mesi dal 10/12) |
Con l’esercizio non coincidente con l’anno solare |
9 mesi dalla chiusura dell’esercizio |
3 mesi dal termine di presentazione mod. REDDITI |
Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili i soggetti in contabilità ordinaria dovranno provvedere anche alla stampa delle schede contabili (c.d. mastrini).
I registri IVA, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, devono essere stampati entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, per effetto dell’introduzione del comma 4-quater al citato art. 7 ad opera del DL n. 148/2017, non risulta necessario provvedere alla stampa su carta se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati su sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
Si consiglia in ogni caso di provvedere alla stampa e/o alla conservazione degli stessi per un corretto e completo archivio.
Il libro degli inventari deve essere redatto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Lo stesso deve contenere:
– l’indicazione in forma analitica e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa e delle attività e passività estranee alla medesima;
– l’indicazione della consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee, per natura e valore;
– il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze;
– il bilancio completo di Stato patrimoniale e Conto economico, nonché, per le società di capitali del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, così come depositati al Registro delle Imprese.
La compilazione del registro dei beni ammortizzabili dipende dalla modalità di tenuta:
Modalità di tenuta |
Termine aggiornamento registro |
Meccanografica |
– aggiornamento (ossia, memorizzazione nella procedura software) entro il 10/12/2020 – stampa entro il 10/03/2021 |
Cartacea |
Trascrizione dati entro il 10/12/2020 |
L’obbligo di stampa delle scritture contabili sui registri non interessa i soggetti che adottano il sistema di conservazione sostitutiva.
Tra i documenti che possono essere conservati elettronicamente rientrano il libro giornale, i registri IVA, i mastrini, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie di magazzino. La conservazione sostitutiva prevede apposite procedure atte a garantire l’integrità nel tempo dei dati conservati.
Si ricorda che anche la conservazione delle fatture e/o altri documenti va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la conservazione sostitutiva dei documenti relativi al 2019 va quindi effettuata entro il 10/03/2021.
Entro il 10 marzo 2021 dovrà concludersi anche il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2019.
Si ricorda che la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche può essere effettuata avvalendosi dei servizi dell’Agenzia delle Entrate o affidandosi ai servizi resi da soggetti terzi che offrono adeguate garanzie organizzative e tecnologiche e siano accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Sarà opportuno verificare in tal senso se il proprio sistema software richiede adempimenti particolari per la formalizzazione del processo di conservazione, laddove lo stesso non sia automatico. Per i soggetti che utilizzano i servizi di fatturazione forniti dallo Studio la conservazione è effettuata a nostra cura.
Per ogni 100 pagine o frazione di esse relative ai libri e registri (libro giornale e libro degli inventari) è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo nelle seguenti misure, differenziate a seconda del soggetto.
Soggetto |
Imposta di bollo (libro giornale/inventari) |
|
Impresa individuale |
32,00 € |
Ogni 100 pagine o frazione di esse |
Società di persone |
||
Società cooperative |
||
Società di capitali |
16,00 € |
L’imposta di bollo deve essere assolta antecedentemente all’effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina numerata, e può essere assolta alternativamente con:
– applicazione del contrassegno sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100;
– versamento utilizzando il mod. F23
NB. In caso di conservazione sostitutiva delle scritture contabili l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse e deve essere versata in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento della stessa avviene con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “2501”.
Riepilogo
Soggetto |
Termine stampa |
|
|||
Libro inventari |
Registri contabili (1) |
Registro beni ammortizzabili |
Registri iva (3) |
Fatture elettroniche |
|
Imprenditore individuale |
10/03/2021 |
10/03/2021 |
10/03/2021 (2) |
Accesso, ispezione, verifica |
10/03/2021 |
Lavoratore autonomo |
— |
||||
Società di persone |
10/03/2021 |
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Società di capitale con l’esercizio coincidente con l’anno solare |
10/03/2021 |
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Società di capitali con l’esercizio non coincidente con l’anno solare |
3 mesi dal termine di presentazione del mod. REDDITI (2) |
(1) Libro giornale, registro cronologico delle movimentazioni finanziarie e registro incassi/ pagamenti;
(2) Per i soggetti che utilizzano il registro dei beni ammortizzabili in formato cartaceo la trascrizione dei dati sullo stesso deve essere effettuata entro il termine di presentazione del mod. REDDITI;
(3) Registri delle fatture emesse/ acquisti e dei corrispettivi.
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