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Documenti per provare la cessione intra-UE

Comunicazione 7 del 1° febbraio 2021

In risposta ad uno specifico quesito l’Agenza Entrate si è nuovamente espressa in merito alla prova documentale da fornire per dimostrare che i beni oggetto di cessione intracomunitaria siano stati effettivamente trasferiti nel Paese estero.

Secondo l’Agenzia il cedente, per provare il trasferimento dei beni in altro Stato membro, potrà utilizzare:

 

·         CMR (lettera di vettura internazionale) firmata dal cessionario

 

ovvero, in alternativa/mancanza

 

·         altra documentazione che, però, sarà soggetta alla valutazione discrezionale degli uffici.

 

La normativa, infatti, prevede, quale requisito necessario per la realizzazione di una cessione Ue con conseguente non assoggettamento ad IVA, che la merce si trasferisca fisicamente da uno Stato membro (solitamente quello del cedente – ad esempio l’Italia) in un altro Stato membro. Per provare questo trasferimento il documento di trasporto rimane comunque il documento principalmente riconosciuto.

Il regolamento Ue 1912/2018, affrontando il tema e prevedendo a favore del cedente una presunzione legale (di fatto una inversione dell’onere della prova dal contribuente all’amministrazione finanziaria), elenca in modo esplicito quali sono i documenti sufficienti affinché possa scattare la predetta presunzione tra cui figura una dichiarazione del cessionario e un documento di trasporto.

 

L’agenzia delle Entrate, da parte sua, chiarisce che nel caso in cui non si disponga del documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi prova idonei a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Ue, quale ad esempio:

 

– il Cmr elettronico (avente il medesimo contenuto del Cmr cartaceo),

 

oppure

 

– un insieme di documenti dai quali si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso documento di trasporto con le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Questi documenti alternativi alla Cmr vanno conservati con le fatture di vendita, con gli attestati di pagamento e con la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.

NB. Ovviamente se l’operatore segue quest’ultima strada (diversa da quella prevista dal regolamento) l’amministrazione potrà valutare caso per caso l’idoneità dei documenti prodotti.

 

La risposta se, da una parte, rende possibile una via alternativa alla regolamentazione Ue, dall’altra, pone a carico dell’operatore un impegno gravoso che deve essere affrontato con delle scelte di sistema che rendano tracciabile il trasferimento, anche adottando procedure informatiche con l’aiuto delle nuove tecnologie (quali il tracciamento elettronico e la geolocalizzazione) e creando una conservazione indicizzata ad hoc.

 

 

Lo Studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti.