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Novità Finanziaria 2021 – Imprese e professionisti

CIRCOLARE N. 1-2021/Consulenza aziendale

Sintesi

Nei giorni scorsi è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020) che contiene una serie di importanti novità a livello fiscale. Nella presente circolare si riassumono le principali previste per imprese e professionisti, rinviando a successivi interventi gli approfondimenti delle questioni maggiormente significative.

Sommario

Sospensione contributi professionisti (commi 20-22) 2

Iva agevolata piatti pronti e asporto (comma 40) 2

Estensione rivalutazione beni d’impresa (comma 83) 2

Fondo garanzia PMI (commi 244-247) 2

Proroga moratoria finanziamenti (commi 248-254) 3

Perdite esercizio e riduzione capitale sociale (comma 266) 3

Contributo per rottamazione licenze commercio (comma 380) 3

Indennità straordinaria lavoratori autonomi – ISCRO (commi 386-401) 4

Esenzione IMU settore turistico (commi 599-600) 5

Bonus canoni locazione (commi 602-603) 5

Bonus pubblicità (comma 608) 5

Bonus edicole (comma 609) 5

Acquisto veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 (comma 657) 6

Nuovi crediti imposta per acquisto beni ammortizzabili (commi 1051-1063, 1065) – ex. Iper/superammortamento. 6

Credito imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovative (commi 1064a-h, 1066, 1067) 7

Utilizzo indebito plafond IVA esportatori abituali (commi da 1079 a 1083) 8

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (commi 1098 – 1100) 8

Memorizzazione/trasmissione telematica corrispettivi (commi 1109 – 1115) 8

Bonus edilizi/energetici 9

 

Sospensione contributi professionisti (commi 20-22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19 sui lavoratori autonomi, è previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per alcune categorie di professionisti e più precisamente:

1)  lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;

2)  professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Requisiti per poter fruire dell’esonero parziale sono:

          reddito complessivo 2019 non sia superiore a € 50.000

          riduzione del fatturato/ corrispettivi 2020 di almeno un terzo rispetto a quello del 2019.

NB. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

NB. Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche i medici, infermieri e altri operatori e professionisti della sanità di cui alla Legge n. 3/2018 già collocati in quiescenza ed assunti per l’emergenza Covid-19.

 

Iva agevolata piatti pronti e asporto (comma 40)

È confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti, pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato o della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Estensione rivalutazione beni d’impresa (comma 83)

La rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

 

Fondo garanzia PMI (commi 244-247)

È prorogato fino al 30/06/2021 (in precedenza 31/12/2020) l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020 (Decreto Liquidità) a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese.

 

Proroga moratoria finanziamenti (commi 248-254)

L’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 56, per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o canoni di leasing in scadenza prima del 31/01/2021 era sospeso fino al 31/01/2021.

 

Con la Finanziaria 2021 il termine delle moratorie viene prorogato al 30/06/2021.

 

Si precisa che per le imprese che all’01/01/2021 risultano:

          già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31/01/2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31/03/2021;

          non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31/01/2021.

 

Perdite esercizio e riduzione capitale sociale (comma 266)

In considerazione dell’impatto pesante che la situazione da Covid-19 sta generando sono state previste una serie di deroghe alle norme previste dal codice civile in materia di perdite di esercizio relativamente ai bilanci 2020. 

In sostanza sono stati temporaneamente sospesi, con rinvio di cinque anni, gli obblighi legati al ripianamento delle perdite, alla riduzione del capitale sociale e allo scioglimento della società.

È necessario fornire in nota integrativa le opportune informazioni in merito.

 

Contributo per rottamazione licenze commercio (comma 380)

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune è riconosciuto un indennizzo. Quest’ultimo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS.

 

Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

 

Indennità straordinaria lavoratori autonomi – ISCRO (commi 386-401)

Viene istituita, per il triennio 2021-2023, un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità, a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

 

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

1.      non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

2.     non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

3.     hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;

4.   hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;

5.      sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

6.      sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

 

NB. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.

L’indennità in esame, erogata per 6 mensilità:

          è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;

          spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

NB. Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

– 25,98% per il 2021;

– 26,49% per il 2022;

– 27,00% per il 2023.

 

Esenzione IMU settore turistico (commi 599-600)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza Covid-19, è previsto che non è dovuta la 1^ rata IMU 2021 con riferimento agli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti immobili:

1.       stabilimenti balneari marittimi/lacuali/fluviali e stabilimenti termali;

2.       immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case/appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

3.       immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici/manifestazioni;

4.       immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Bonus canoni locazione (commi 602-603)

Il c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (per maggiori dettagli vedasi la nostra circolare n. 39/2020).

Nell’ambito del c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31/12/2020.

Con la Finanziaria 2021 il predetto termine (31/12/2020) viene differito al 30/04/2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile.

Lo stesso bonus ora è stato esteso anche alle:

          agenzie di viaggio;

          tour operator.

 

Bonus pubblicità (comma 608)

È confermata anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicitàa favore di imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani, periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

NB. Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.

 

Bonus edicole (comma 609)

È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus edicole” a favore:

          degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste, periodici;

       delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

 

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione e altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

 

Acquisto veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 (comma 657)

È previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’01/01/2021 al 30/06/2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4.

 

Nel dettaglio:

 

Massa totale a terra

 

Veicoli esclusivamente

elettrici

 

Ibridi / alimentazione

alternativa

 

Altre tipologie di

alimentazione

0 – 1,999

 

 

 

Con rottamazione

4.000

2.000

1.000

Senza rottamazione

3.200

1.200

800

2 – 3,299

 

 

 

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

2.000

1.200

3,3 – 3,5

 

 

 

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

2.800

2.000

 

Nuovi crediti imposta per acquisto beni ammortizzabili (commi 1051-1063, 1065) – ex. Iper/superammortamento.

Come già per il 2020 vengono previsti crediti d’imposta in relazione agli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16/11/2020 e fino al:

31/12/2022;

ovvero

fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per maggiori informazioni vedasi ns comunicazione in merito.

 

Credito imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovative (commi 1064a-h, 1066, 1067)

È prorogato fino al 31/12/2022 il credito d’imposta per gli investimenti in:

·         ricerca e sviluppo;

·         transizione ecologica;

·         innovazione tecnologica 4.0;

·         altre attività innovative.

La misura del credito ed il limite massimo sono stati modificati come di seguito riportato:

Attività agevolabili

Misura/ limite credito d’imposta

previgente

nuovo

Attività di ricerca e sviluppo

12% della base di calcolo

limite massimo € 3 milioni

20% della base di calcolo

limite massimo € 4 milioni

Attività di innovazione tecnologica

6% della base di calcolo

limite massimo € 1,5 milioni

10% della base di calcolo

limite massimo € 2 milioni

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0

 

 

10% della base di calcolo

limite massimo € 1,5 milioni

 

 

15% della base di calcolo

limite massimo € 2 milioni

Attività innovative di design e ideazione estetica

6% della base di calcolo,

limite massimo € 1,5 milioni

10% della base di calcolo,

limite massimo € 2 milioni

 

NB. È previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali/ progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

 

Utilizzo indebito plafond IVA esportatori abituali (commi da 1079 a 1083)

È confermato che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

1.       al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;

2.    il SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (commi 1098 – 1100)

L’art. 120, DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”. Si ricorda che il credito in questione è riservato a operatori con attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, hotel, cinema).

Il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite F24 dall’01/01 al 30/06/2021 e non più fino al 31/12/2021. Entro la medesima data (30/06/2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito.

 

Memorizzazione/trasmissione telematica corrispettivi (commi 1109 – 1115)

Dall’01/01/2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto e soggetti assimilati, di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

La memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

          certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale/ ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;

          annotazione nel registro dei corrispettivi.

 

La memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

 

È prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato/ trasmesso in caso di:

          mancata o non tempestiva memorizzazione/ trasmissione;

          memorizzazione/ trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

 

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT. E’ inoltre prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione/ alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/ alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

 

Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati.

Nel caso, invece, l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo (violazione formale), si applica una sanzione amministrativa meno onerosa, pari a € 100 per ciascuna trasmissione.

 

N.B.: non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/ incompleti quando la violazione è già stata constatata.

 

È differito dall’01/01/2021 all’01/07/2021 per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito/ credito e altre forme di pagamento elettronico, l’obbligo di assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

 

Bonus edilizi/energetici

Sono stati tutti prorogati, con alcune variazioni, i bonus inerenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica come di seguito sinteticamente riportato:

        Bonus ristrutturazione (commi 58b e 60) – 50%: prorogato fino al 31/12/2021;

        Bonus risparmio energetico (comma 58a) – detrazione 50%-65%: prorogato fino al 31/12/2021;

        Bonus mobili (comma 58b) – detrazione 50% collegata a lavori edili: prorogato al 31/12/2021 con innalzamento del limite massimo da 10.000 a 16.000 euro per interventi di recupero iniziati dal 01/01/2020;

        Bonus facciate (comma 59) – 90%: prorogato fino al 31/12/2021;

        Bonus verde (comma 76) – detrazione 36%: prorogato al 31/12/2021;

        Superbonus lavori edili 110% (comma 66): prorogato al 30/06/22 con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/22 qualora entro il 30/06/22 sia realizzato almeno il 60% dei lavori previsti. Sono state inoltre introdotte alcune variazioni in merito ai requisiti per accedere all’agevolazione e alle tipologie di lavori.

 

È stato inoltre introdotto un nuovo beneficio, c.d. “bonus idrico” (commi 61-65), volto a favorire l’installazione di sanitari e rubinetti aventi particolari caratteristiche tecniche in grado di consentire il risparmio nel consumo di acqua. Il bonus spetta fino ad un limite di 1.000 euro per ciascun beneficiario ed ha durata fino al 31/12/21.

 

Seguiranno maggiori approfondimenti sui bonus edilizi disponibili.

 

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