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Procedure concorsuali infruttuose – memo termini per emissione note di variazione

Comunicazione 3 del 5 gennaio 2021

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 prevede, tra le altre, la possibilità di rettificare la base imponibile Iva a seguito di annullamento, recesso, risoluzione o mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Nel caso di procedure concorsuali, l’Agenzia delle entrate, in vari documenti di prassi (circolari 77/E/2000 e 8/E/2017) ha chiarito quali sono i requisiti per avvalersi della facoltà di emettere note di variazione anche trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ovvero:

          l’avvenuta emissione della fattura rimasta impagata al termine della procedura

       l’avvenuta insinuazione del creditore nel passivo fallimentare e comunque la partecipazione dello stesso alla procedura oppure, in base alle recenti posizioni della Corte UE, in caso di mancata insinuazione, la dimostrabilità, a cura del cedente, del mancato recupero del credito anche in caso di insinuazione

Il diritto all’emissione della nota di variazione è subordinato all’“infruttuosità” delle procedure esecutive concorsuali e non al mero avvio delle stesse. La condizione di infruttuosità può essere realizzata in tempistiche diverse a seconda della procedura considerata, nel dettaglio:

Procedura

Condizioni di definitiva infruttuosità

Fallimento

scadenza dei termini per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto;

 

scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

 

Liquidazione coatta amministrativa

decorso dei termini previsti per rendere definitivo il piano di riparto predisposto dall’Autorità competente.

Concordato fallimentare

passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso, atteso che, solo da tale momento, discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.

Concordato preventivo

l’infruttuosità, per i creditori chirografari, è limitata alla percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato. Per accertare la predetta infruttuosità occorre aver riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. È quindi necessario verificare la casistica nel dettaglio al fine di definire puntualmente l’infruttuosità della procedura

 

Decorsi i termini di cui sopra è possibile per il soggetto che è rimasto insoddisfatto procedere all’emissione della nota di variazione ex art.26 DPR 633/1972 per il recupero dell’imposta. Il recupero resta comunque una facoltà e non un obbligo.

Il recupero dell’imposta può avvenire attraverso l’emissione di una nota di variazione al più tardi entro il termine di trasmissione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si realizza l’infruttuosità del credito.

Pertanto per un fallimento concluso nel 2020 la nota di credito per il recupero dell’imposta potrà essere emessa al più tardi entro il 30/04/2021.

Ove possibile si consiglia in ogni caso di procedere con l’emissione appena si ha la certezza dell’infruttuosità della procedura come sopra definita e comunque entro il 31/12 (data documento – invio entro il 12/01) in quanto con riferimento all’anno di recupero dell’imposta sono emerse recenti novità interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate: nella risposta ad interpello n° 192 del 25 giugno 2020 l’AE ha  indicato che qualora la nota di credito sia emessa dopo il termine dell’anno di  competenza dell’infruttuosità (2020 nell’esempio) e entro il termine dell’invio della dichiarazione IVA (es. dal 1/1/21 al 30/04/21) il recupero dell’imposta potrà avvenire solo nell’esercizio 2021, in base alla data di registrazione del documento, e non più nella dichiarazione Iva del 2020, come indicato in passato.

 

NB: In considerazione del termine di emissione della nota di credito legato alla data di infruttuosità delle procedure si consiglia di verificare lo status delle eventuali procedure in corso almeno ogni anno entro i primi giorni di gennaio  o comunque almeno un mese prima della scadenza della trasmissione della dichiarazione IVA al fine di non perdere il diritto all’emissione della nota di variazione in caso di infruttuosità della procedura concorsuale avvenuta nell’anno precedente.

Per maggiori chiarimenti si invita a contattare lo studio.