CIRCOLARE N. 40-2020/Consulenza aziendale
OGGETTO: DECRETO DI NATALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre 2020, con il quale sono state introdotte misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo ed è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione. Di seguito maggiori dettagli relativamente alle attività economiche.
Al fine di scongiurare un nuovo aumento di contagi da COVID-19 dovuto al rischio di assembramenti nel periodo natalizio, il Governo è nuovamente intervenuto per prevedere un inasprimento delle misure restrittive previamente disposte con il DL n. 158/2020 e il DPCM 3 dicembre 2020. Le disposizioni del suddetto decreto sono in vigore dal 19 dicembre 2020 e riguardano, nello specifico, il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, durante il quale restano comunque ferme, per quanto non previsto dal decreto in esame, le misure adottate con DPCM 3 dicembre 2020.
Nuove restrizioni dal 24 dicembre al 6 gennaio
Le restrizioni sono di seguito riepilogate:
· nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’intero territorio nazionale diventa “zona rossa”, con conseguente applicazione delle misure di cui all’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 pertanto:
o sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (es. commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, gioielli..), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
o sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
o sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, etc..)
· nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, l’intero territorio nazionale diventa “zona arancione”, con conseguente applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, pertanto potranno riaprire le attività di commercio al dettaglio, ma continuano a rimanere sospese le attività di ristorazione come nella zona rossa. In tali giornate restano comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con non più di 5.000 abitanti e per una distanza di massimo 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
· nell’intero suddetto arco temporale (24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021) è altresì consentito lo spostamento verso un’unica abitazione privata ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Contributo a fondo perduto attività di ristorazione
A seguito delle note misure restrittive introdotte in vista delle prossime festività, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti “attività dei servizi di ristorazione”.
ll nuovo contributo a fondo perduto spetta ai soggetti che al 19.12.2020:
– hanno partita IVA attiva. NB L’attivazione della partita IVA a decorrere dall’1.12.2020 non consente di usufruire del beneficio;
– dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
o 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
o 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
o 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
o 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
o 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
o 56.10.42 Ristorazione ambulante
o 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
o 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
o 56.29.10 Mense
o 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
o 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
NB La nuova agevolazione è riconosciuta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e che non hanno provveduto alla relativa restituzione.
ll contributo in esame:
– è riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui al citato art. 25;
– è corrisposto “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario/ postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Lo Studio resta a disposizione per maggiori informazioni.
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