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Invio spese sanitarie e veterinarie al STS

Il DM 270 del 19.10.2020 ha introdotto una serie di novità in relazione ai dati da trasmettere al STS da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie.  Si dettagliano di seguito le modifiche.

 

SPESE anno 2020

Dati del pagamento: per tutti i documenti trasmessi è introdotto l’obbligo di integrare i dati con il riferimento al pagamento, evidenziando se effettuato con modalità tracciabile o non tracciabile, senza alcun vincolo di dover ulteriormente dettagliare il tipo di pagamento (bonifico, assegno, ecc.). Tale informazione, in analogia a quanto previsto per la deduzione/detrazione delle spese in dichiarazione, è facoltativa per le vendite di medicinali e dispositivi medici oltre che per le prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

 

Termine di invio:  1.2.2021 (1.3.2021 per le spese veterinarie)

 

Trasmissione telematica corrispettivi:  gli operatori interessati possono fruire dell’esonero dall’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate mediante specifica comunicazione attraverso il sito STS www.sistemats.it. In questo modo l’invio effettuato al STS consente di assolvere anche l’obbligo fiscale di invio dei corrispettivi.

 

SPESE DAL 1.1.2021

Dati del pagamento: per tutti i documenti da trasmettere vi è l’obbligo di integrare i dati con il riferimento al pagamento, evidenziando se effettuato con modalità tracciabile o non tracciabile, senza alcun vincolo di dover ulteriormente dettagliare il tipo di pagamento (bonifico, assegno, ecc.). Tale informazione, in analogia a quanto previsto per la deduzione/detrazione delle spese in dichiarazione, è facoltativa per le vendite di medicinali e dispositivi medici, oltre che per le prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

 

Aliquota IVA: per ogni operazione deve essere indicata l’aliquota IVA applicata o, se non assoggettate,  la natura dell’operazione (ad esempio “N4” in caso di esenzione art. 10)

 

Opposizione:  l’eventuale opposizione all’utilizzo dei dati esercitata dal soggetto che sostiene la spesa comporta l’invio dell’anagrafica senza il codice fiscale e l’indicazione della scelta in apposito campo.

 

Termine di invio:  la periodicità di invio diventa mensile. La scadenza è fissata alla fine del mese successivo alla data del documento fiscale. La prima trasmissione per i documenti 2021 dovrà dunque essere effettuata entro il 28.2.2021, con proroga al 1.3 in quanto cade in giorno festivo.

 

Trasmissione telematica corrispettivi:  gli operatori inviano al STS i dati dei corrispettivi attraverso un Registratore Telematico entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tale comunicazione assolve anche l’obbligo fiscale di invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

 

In relazione alla certificazione dei corrispettivi, si evidenzia che la legge di Bilancio per il 2021, attualmente in bozza, estende anche al 2021 il divieto di emissione della fattura elettronica attraverso SDI.