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ALTRE NOVITA’ DECRETO RISTORI QUATER

Facendo seguito alle nostre comunicazioni precedenti, riportiamo di seguito ulteriori novità previste dal c.d. “Decreto Ristori quater”.

PROROGA VERSAMENTO DEFINIZIONI AGEVOLATE (ROTTAMAZIONE E SALDO STRALCIO) – Art. 4

 E’ introdotta un’ulteriore proroga, dal 10/12/2020 al 01/03/2021, per il versamento di tutte le rate dovute nel 2020 previste dalla “rottamazione dei ruoli” e dal “saldo stralcio”, senza la corresponsione di interessi.

ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI” – Art. 6

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” a favore di imprese e lavoratori autonomi che al 25/10/2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività riportate nell’allegato 1. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; 

Il contributo viene erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito su c/c, a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”, oppure a fronte della specifica domanda da presentare entro il 15.1.2021.

ALLEGATO 1

Codice attività

Descrizione

46.12.01

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

46.14.03

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

46.15.01

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

46.15.03

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.

46.15.05

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

46.15.06

Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.15.07

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

46.16.01

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

46.16.02

Agenti e rappresentanti di pellicce

46.16.03

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

46.16.04

Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

46.16.05

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

46.16.06

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

46.16.07

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

46.16.08

Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle)

46.16.09

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

46.17.01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

46.17.02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

46.17.03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

46.17.04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari

46.17.05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

46.17.06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

46.17.07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

46.17.08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.17.09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.18.22

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

46.18.92

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

46.18.93

Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e laboratori d’analisi

46.18.96

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

46.18.97

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistica, antincendio, pubblicitari)

46.19.01

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

46.19.02

Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

46.19.03

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

REVISIONE DISCIPLINA DILAZIONE DI PAGAMENTO – Art. 7

L’art. 7 del Decreto in esame, modificando il comma 1-quater dell’art. 19 DPR n. 602/73, ha previsto che, a seguito della presentazione di una domanda di rateazione all’agente della riscossione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa o decadenza dalla dilazione:

·         sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

·         non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi/ ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

·         non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Vengono inoltre aggiunti i seguenti nuovi commi:

1)      comma 1-quater 1: non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;

2)      comma 1-quater 2: il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo/ non sia stata presentata istanza di assegnazione/ il terzo non abbia reso dichiarazione.

NB: Le novità riportate sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi relativi alle richieste di rateazione presentate dal 30/11/2020.

Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30/11/2020 – 31/12/2021:

  • è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
  • con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti previsti dal comma 3 dell’art. 19 DPR 602/72 (lettera a: decadenza automatica dalla rateazione; lettera b: riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; lettera c: possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive (in luogo delle 5 previste)