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Scadenze dicembre 2020 e gennaio 2021

CIRCOLARE N. 38-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: SCADENZE DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021

Come di consueto riportiamo la sintesi di alcune delle principali scadenze dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021

  

10 DICEMBRE: 

·        Invio del modello 770 2020, anno 2019 (proroga DL 137/2020, Decreto Ristori);


·        trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2020, periodo d’imposta 2019, di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (proroga DL Ristori Quater);

 

·        trasmissione telematica della dichiarazione Irap 2020, periodo d’imposta 2019 (proroga DL Ristori Quater);

 

·        versamento della 2^ o unica rata d’acconto per l’anno 2020 di Irpef, Ires e Irap (proroga DL Ristori Quater). Si ricorda che è prevista anche la proroga al 30 aprile 2021 per alcune categorie (vedasi nostra comunicazione DL Ristori-bis: proroghe e versamenti del 11/11/20 e Decreto Ristori-quater – proroga (parziale) versamenti imposte del 30/11/20);

  

16 DICEMBRE: 

·        versamento del saldo Imu 2020 (si ricorda che il saldo è stato cancellato per specifiche attività. Vedasi nostra comunicazione Decreto Ristori Bis: cancellazione II rata IMU 2020 del 14/11/20);

 

 28 DICEMBRE:  

·        presentazione dei modelli Intrastat del mese di novembre 2020;

N.B.: Qualora non provvediate direttamente, si prega di trasmettere allo studio ENTRO E NON OLTRE IL 14.12.2020 la documentazione necessaria (copia delle fatture ricevute e/o emesse nel mese di ottobre). Ricordiamo di trasmettere altresì copia delle fatture emesse nei confronti di soggetti domiciliati nella Repubblica di San Marino;              

 

·        versamento dell’acconto iva 2020 da parte dei contribuenti iva mensili, trimestrali e trimestrali speciali;

  

31 DICEMBRE: 

·        presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso del 2019.

  

GENNAIO 2021

ATTENZIONE! Dal 1° gennaio 2021 anche i contribuenti con volume d’affari NON superiore a 400.000 euro, già tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno provvedere all’invio dei corrispettivi telematici entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più entro il mese successivo.

A tal proposito si evidenzia che in relazione alle seguenti casistiche:

1. operazioni non soggette all’obbligo di certificazione (art. 2 DPR 696/96 e DDMM 13.2.2015 e 27.10.2015 – tra cui ad esempio le operazioni di vendita per corrispondenza e di e-commerce)

2. prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli

3. operazioni marginali

4. distributori di carburante per le cessioni diverse da quelli di benzina e gasolio che risultino marginali

5. servizio delle lampade votive nei cimiteri

non risulta ancora fissata specifica data di decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. Pertanto, come previsto dal DM 10.5.2019, tali operazioni continueranno ad essere certificate secondo le modalità attualmente in vigore.

  

20 GENNAIO: 

·        versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2020 (per maggiori dettagli vedasi nostra circolare n. 1 del 2019);

 

25 GENNAIO: 

·        presentazione dei modelli Intrastat del mese di dicembre e del IV trimestre 2020.

N.B.: Qualora non provvediate direttamente, si prega di trasmettere allo studio ENTRO E NON OLTRE IL 12.01.2021 la documentazione necessaria (copia delle fatture ricevute e/o emesse nel mese di dicembre e di quelle relative al IV trimestre in caso di periodicità trimestrale). Ricordiamo di trasmettere altresì copia delle fatture emesse nei confronti di soggetti domiciliati nella Repubblica di San Marino;

 

1 FEBBRAIO (il 31 GENNAIO E’ UNA DOMENICA):

 

·        invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al IV trimestre 2020 per il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione da parte degli autotrasportatori;

 

·        invio telematico dello spesometro transfrontaliero mensile (cd. “Esterometro”), contenente i dati delle operazioni poste in essere nel IV trimestre 2020 con soggetti non residenti (UE ed ExtraUE), non documentate da fattura elettronica. Qualora non provvediate direttamente, si prega di trasmettere allo studio ENTRO E NON OLTRE IL 22.01.2021 la documentazione necessaria (copia delle fatture ricevute e/o emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020);

·        termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nell’anno d’imposta 2020. L’obbligo è previsto per le farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici, dietisti, fisioterapisti, podologi, ecc.).

 

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