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DPCM 03/11/2020 – IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI LOMBARDIA – ZONA ROSSA

Il nuovo DPCM varato in data odierna prevede ulteriori misure restrittive distinte per regioni a seconda della gravità della situazione sanitaria. La Regione Lombardia è stata classificata con zona di massima gravità e con alto rischio (c.d. “zona rossa”), pertanto risultano applicabili le misure di seguito riportate relativamente alle attività di commercio al dettaglio e ristorazione.
 
A far data 
dal 6 novembre:
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (riportato in calce alla presente), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
 
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla personadiverse da quelle individuate nell’allegato 24 (riportate in calce alla presente). 
Le attività industriali, produttive e commercio all’ingrosso restano consentite nel rispetto dei protocolli previsti (rif. art. 4 DPCM).

L’intero testo del provvedimento con le indicazioni complete relative alle nuove misure restrittive  è consultabile al link
 

ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE
Allegato 23
Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Allegato 24
Servizi per la persona

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere