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Credito d’imposta per investimenti: chiarimenti dicitura fattura

A partire dal 2020 le agevolazioni riferite al maxi/iper ammortamento sono state abrogate. L’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha istituito il riconoscimento di un credito d’imposta  alle imprese e ai professionisti che dall’1.1.2020:

          fino al 31.12.2020;

ovvero

          fino al 30.6.2021 (a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

I soggetti che si avvalgono del credito sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, le fatture e gli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura del tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019(per maggiori dettagli si rimanda alle nostre circolari n.3 e 11/2020).

L’Agenzia Entrate, con risposte all’interpello n. 438 e 439 di ieri, ha precisato che:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio.

E’ tuttavia possibile, come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, regolarizzare ex post l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della apposita dicitura riportante i riferimenti di legge. Nel dettaglio:

          documenti emessi in formato cartaceo:

l’acquirente appone la dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;

          documenti emessi in formato elettronico:

i)  Alternativa 1: l’acquirente stampa il documento e appone la dicitura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che in ogni caso dovrà essere conservato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;

ii) Alternativa 2: l’acquirente, in alternativa alla scritta indelebile, realizza un’integrazione elettronica da unire all’originale e da conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.