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BONUS 110% E ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI: SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

CIRCOLARE N. 34-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: BONUS 110% E ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI: SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Lo scorso 8 Agosto è stato emanato l’atteso provvedimento dell’A.E. che regolamenta lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus del 110% e per altri bonus (es: sismabonus, rifacimento facciate ecc.) nonché la circolare A.E. n° 24/E che fornisce chiarimenti in materia. Di seguito si riportano in sintesi le principali novità. 

 

Con provvedimento dello scorso 8 l’A.E. ha reso noto le modalità per fruire, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito” cui hanno diritto i soggetti che effettuano una serie di specifici interventi di ristrutturazione/manutenzione.

Si tratta dell’ultimo, fondamentale tassello per la valutazione della convenienza nell’effettuare i vari interventi.

Si ricorda, in base a quanto riportato nella nostra circolare 32 alla quale si rimanda per maggiori dettagli sugli interventi agevolabili, che i bonus previsti possono essere fruiti, alternativamente all’ordinaria detrazione in dichiarazione dei redditi, attraverso:

1) sconto in fattura ossia riduzione del prezzo da pagare direttamente al fornito

2) cessione del credito corrispondente all’importo del bonus al fornitore stesso oppure a terzi

 

In questa sede analizziamo l’operatività dello sconto o cessione del credito.

 

 

 

1. SCONTO O CESSIONE DEL CREDITO

Il vantaggio di ciascuna delle due opzioni (sconto in fattura o cessione) quale alternativa alla detrazione annuale in dichiarazione dei redditi è di tutta evidenza in quanto:

a)    Consente di anticipare i benefici finanziari della detrazione;

b)    Evita il rischio di perdita della quota annua nelle ipotesi in cui non vi sia imposta sufficiente per poter beneficiare della detrazione.

Nel caso di sconto in fattura (che può essere totale o parziale) il fornitore recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.  Lo sconto applicato in fattura non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

 

 

Lo sconto in fattura: funzionamento

 

Nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde, nel caso del superbonus, una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro (100% del dovuto), il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro (100% della detrazione spettante)

 

Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro (33%), lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro (33% di 33.000) e la detrazione residua spettante al contribuente sarà pari ad Euro 22.000.

 

Cessione del credito: funzionamento

Nel caso invece di cessione del credito è bene evidenziare che questa può essere disposta in favore:

− dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

− di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

− di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (s.a.l.).

Si ricorda che limitatamente al superbonus 110% i s.a.l. non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo ed inoltre il primo s.a.l. deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

 

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

 

N.B.: per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

 

 

 

2. INTERVENTI PER I QUALI E’ POSSIBILE FRUIRE DELLA CESSIONE O DELLO SCONTO IN FATTURA

 

L’opzione sconto/cessione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per i seguenti interventi:

 

a) RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

 

b) EFFICIENZA ENERGETICA indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;

 

c) ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);

 

d) RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. Bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

 

e) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

 

f) INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

 

 

3. MODALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE SCONTO/CESSIONE

La comunicazione relativa all’opzione per lo sconto o la cessione va effettuata esclusivamente in via telematica mediante inoltro  dell’apposito modello previsto dal provvedimento del 8 Agosto (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus), direttamente ovvero  avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

A seguito dell’invio della comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che l’ha effettuata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate.

 

L’opzione può essere esercitata a partire dal prossimo 15 ottobre ed entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

 

Inoltre, nel caso di Superbonus 110% si ricorda che la possibilità di fruizione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura è subordinata al visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF) con il quale viene attestata la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici e richieste dalla normativa.

 

 

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.