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Decreto Agosto: sintesi ulteriori novità

Si riportano di seguito le ulteriori novità introdotte dal DL Agosto.

Lo Studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti.

 


 Art.77 Estensione credito d’imposta per affitti mese di giugno

Il decreto estende anche al mese di giugno il credito d’imposta pari 60% dell’affitto pagato nel 2020 previsto per i mesi di marzo aprile e maggio dall’art. 28 del DL Rilancio, sempre nel rispetto del requisito di riduzione del fatturato del 50% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale viene esteso a luglio, oltre ad aprile, maggio e giugno.

 


 Art.58 Fondo per la filiera della ristorazione  

È istituto un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15/08/2020 e con attività prevalente caratterizzata con codice ateco:
–    56.10.11 – ristorazione con somministrazione
–    56.29.10 – mense
–    56.29.20 – catering
Per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 presenti una riduzione di almeno il 25% rispetto al corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. 
Per le modalità attuative della richiesta del predetto contributo è necessario attendere l’emanazione di apposito decreto che dovrebbe avvenire entro il prossimo 14/09/2020.

  


 Art.98 Proroga secondo acconto per soggetti ISA (fatturato < 5.165K)

Per i contribuenti che:
–    hanno subito una riduzione di fatturato in misura almeno pari al 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 
–    esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA)
–    non superino il limite di ricavi stabilito per l’applicazione degli stessi (in generale 5.165.000) 
il versamento del secondo acconto imposte in scadenza ordinariamente il 30/11 è prorogato al 30/04/2021

  


 Art.99 Proroga riscossione coattiva 

Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:
– cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
– avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
– atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
– atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020 
risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020.
I versamenti sospesi devono (o meglio dovevano) essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.  
Ora la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Infine è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
Sempre al 15 ottobre è differito il termine per il blocco dei pignoramenti degli stipendi nonché il divieto di notificare cartelle di pagamento e di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari. Questo vale per la totalità dei debiti verso agenzia delle Entrate – Riscossione e per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali (Comuni e Regioni), anche se si tratta di debiti scaduti da tempo ovvero rivenienti da dilazioni decadute.

  


 Art.110 Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni

Per le società di capitali è prevista per la possibilità di procedere alla rivalutazione di uno o più beni d’impresa (terreni, fabbricati, attrezzature , macchinari, partecipazioni ecc.) ad esclusione degli immobili merce.
La rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato da pagarsi in un massimo di tre rate annuali scadenti con il termine di versamento del saldo imposte ed avrà effetti fiscali (maggiori ammortamenti) a partire dal 2021. Nel caso di cessione il maggior valore partirà dal 2024. Seguiranno in merito ulteriori approfondimenti. 

  


 Art.81 Investimenti pubblicitari in società e associazioni sportive

Per il 2020  a imprese, lavoratori autonomi, ed enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti, effettuati nel periodo 1.7 – 31.12.2020, in sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe di sport a squadre, società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, iscritte al CONI. 
L’investimento deve essere di almeno 10.000 euro, realizzato con modalità tracciabili e rivolto a soggetti che:
–    nel 2019 hanno realizzato ricavi Italia tra 200mila e 15 milioni di euro
–    certificano di svolgere attività sportiva giovanile

  


 Art.71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

Le disposizioni dell’art. 106 commi da 2 a 6 del decreto Cura Italia (possibilità di svolgimento assemblee a distanza e con strumenti informatici) continuano ad applicarsi alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020