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Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

L’art. 120 della Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (“decreto Rilancio”) ha introdotto il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Soggetti interessati
Operatori con attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, hotel, cinema).

In particolare:

  1. Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  2. associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Con riferimento alla lettera a), si tratta dei soggetti che svolgono una delle attività individuate sulla base della relativa classificazione ATECO 2007 proposta nella seguente tabella:

 

Misura del credito
Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (importo massimo spese pari a 80.000 euro), per un importo massimo del credito d’imposta di 48.000 euro per ciascun beneficiario.
 
Tipologia spese
Le spese in relazione alle quali spetta il credito, sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020, sono suddivise in due gruppi: interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

  1. Interventi agevolabili

Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, tra cui:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (inclusi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica);

b. quelli per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza“).
  


NB. Si tratta di interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
 

  1. Investimenti agevolabili

Investimenti connessi ad attività innovative, tra cui:
 

a. quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;


b. quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

 
NB. Si tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, sviluppati internamente o acquisiti esternamente (es. programmi software, sistemi di videoconferenza, sistemi per la sicurezza della connessione, investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working).
 
 
Richiesta del credito
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario inviare un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.
La comunicazione può essere inviata entro il 30 novembre 2021.
 
Utilizzo del credito
Il credito potrà essere:

  1. utilizzato in compensazione con modello F24;
  2. ceduto a terzi entro il 31/12/2021, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 
NB. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021; eventuali crediti residui al 31/12/2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, ulteriormente ceduti o richiesti a rimborso.
 
Salvo futuri chiarimenti attualmente non previsti dall’art. 120, il credito d’imposta è soggetto a tassazione.
 
Lo studio è disponibile a fornire l’assistenza necessaria per la predisposizione e gestione della pratica.