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Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici

Con risposta ad interpello n. 218 del 14 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha avuto modo di chiarire il corretto assoggettamento ad IVA degli interventi di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ad uso privato. In particolare è stato specificato che tali strutture non possono rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria elencate nell’articolo 4, della legge n. 847/1964 (strade residenziali, gli spazi di sosta o di

parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato), né possono essere considerate impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica.
Pertanto, l’installazione delle colonnine di ricarica è soggetta ad iva come segue:

  • se la colonnina è fornita e installata unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un meccanismo unico, è assoggettate ad IVA 10%
  • se realizzata autonomamente rispetto all’impianto, sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%

Tali interventi, anche se realizzati nei confronti di soggetti IVA, non rientrano nelle casistiche di applicazione del reverse charge.
 

 

Detrazione 50%

Con l’occasione si ricorda che, ai sensi del DL 63/2013 come modificato dalla legge di bilancio per il 2019, ai contribuenti,  sia soggetti IRPEF (compresi i condomini)  che soggetti IRES, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1.3.2019 al 31.12.2021:

  • per l’installazione di punto di ricarica di potenza standard  (se lenta fino a 7,4 kw; se accelerata superiori 7,4kw e fino a 22kw)
  • non accessibili al pubblico;
  • nel limite massimo di spesa di € 3.000/anno, per ciascun intervento e per ogni contribuente;
  • pagate attraverso strumento tracciabile:
  • con detrazione in 10 quote annuali di pari importo.