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Credito d’imposta spese di sanificazione e dispositivi di protezione

 L’art. 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “decreto Rilancio”) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

 

Soggetti interessati

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Misura del credito

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

NB: l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, dopo la presentazione delle domande.


Ciò in quanto è previsto uno stanziamento massimo di 200 milioni di euro da ripartire tra tutti i soggetti interessati.  Di conseguenza, considerato il numero elevato di soggetti interessati, è altamente probabile che la percentuale di fruibilità del credito risulti ridotta.

Es: spese sostenute 1.000 x 60% (% credito teorico) = 600 x 25% (ipotesi di percentuale stabilita dall’A.E.) = 125 (credito imposta effettivo). 

 

Tipologia spese

Sono ammesse le seguenti spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020:

1)   per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

 

2)   per la sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso (es. spese sostenute dagli studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc., per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute);

 

3)    per l’attività di sanificazione svolta in economia dal soggetto beneficiario, in quanto già in possesso di specifiche competenze (per poter correttamente determinare l’ammontare della spesa agevolabile, è possibile redigere fogli di lavoro interni all’azienda e moltiplicare, dunque, le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario di lavoro del dipendente, aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati. In ogni caso, il risultato dovrà essere congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari).

 

Richiesta del credito

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario inviare un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.

La comunicazione può essere inviata entro il 7 settembre 2020.

 

Utilizzo del credito

Il credito potrà essere:

 

a)     utilizzato in compensazione con modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento sopra richiamato;

 

b)     utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

 

c)     ceduto a terzi entro il 31/12/2021, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta NON è soggetto a tassazione.

Lo studio è disponibile a fornire l’assistenza necessaria per la predisposizione e gestione della pratica.