Dal 1° luglio (con effetto sui cedolini di luglio) la normativa che disciplina il bonus “Renzi” termina il suo ciclo vitale per essere sostituita da un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef che prevede due misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro.
1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
La nuova misura di sostegno al reddito riconosciuta per il 2°semestre 2020 e per l’anno 2021, ha la funzione di integrare i netti delle buste paga dei dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro.
L’importo dell’integrazione è fisso per tutti e pari a 100 euro mensili.
ll beneficio spetta solo ai lavoratori la cui imposta lorda, diminuita della sola detrazione di lavoro dipendente, sia maggiore di zero.
Per il periodo dall’1/7/2020 al 31/12/2020 è pari ad Euro 600,00
Per il periodo dall’1/1/2021 al 31/12/2021 è pari a Euro 1.200,00
2. ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
Per il solo secondo semestre 2020, per i redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato.
Fino a 35.000 euro, si compone di un importo fisso annuo (480,00 euro) più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito.
Per la fascia over 35.000 e fino a 40.000 euro, è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro.
Entrambi meccanismi di riduzione del cuneo fiscale seguono la regola del riproporzionamento al periodo di lavoro nell’anno.
Deroga per gli “incapienti” causa Covid-19
Le riduzioni fiscali sopra descritte, incluso il Bonus Renzi, sono riconosciute anche ai dipendenti che risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente causato dall’accesso alle misure di sostegno al reddito con Causale COVID-19 (integrazioni salariali o congedi parentali).