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Cessione credito d’imposta per locazioni – Covid-19

 I Decreti Legge 18/2020 e 34/2020, allo scopo di fronteggiare l’emergenza dovuta a Covid-19, hanno istituito due differenti crediti d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione, rispettivamente, per botteghe e negozi (immobili categoria C/1) e, in presenza di riduzione di fatturato, per immobili non abitativi e affitti d’azienda. In quest’ultimo caso il credito è ridotto al 30%.

Dal momento successivo al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio, i contribuenti hanno facoltà di:

          utilizzare in proprio tali crediti, attraverso la compensazione in F24. L’Agenzia Entrate ha istituito i rispettivi codici tributo 6914 e 6920

          cedere a terzi il credito spettante, anche parzialmente per la quota non utilizzata.

 

Le modalità di cessione e successivo utilizzo del credito: 

 

Con Provvedimento del 1 luglio, l’Agenzia Entrate ha regolamentato le modalità di cessione dei crediti che deve avvenire, a partire dal 13 luglio, attraverso apposita comunicazione telematica attualmente utilizzabile esclusivamente dai contribuenti titolari del credito. E’ necessario attendere un successivo Provvedimento per l’invio a mezzo intermediari.

Di seguito si riepiloga l’iter operativo:

1.    Pagamento del canone nell’anno 2020

2.    Formalizzazione della cessione del credito tra le parti interessate a mezzo scambio di corrispondenza, con cui  il cessionario garantisce l’esistenza del credito e si impegna ad effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia Entrate

3.    Il cedente comunica all’Agenzia Entrate con procedura telematica, nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2021,  l’importo ceduto fornendo:

        i propri dati

        i dati del cessionario (o dei cessionari)

        la tipologia del credito, il periodo di riferimento e l’importo (o gli importi) ceduto/i

        gli estremi di registrazione del contratto

        la modalità di utilizzo del credito (in F24 o in dichiarazione) che sarà vincolante anche per il cessionario 

4.    A seguito dell’avvenuta comunicazione:

        il cedente dà prova al cessionario dell’avvenuta comunicazione

        il cessionario, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione:

o    accetta il credito attraverso la propria area riservata nel sito dell’Agenzia Entrate

o    entro il 31.12 dell’anno di cessione utilizza il credito oppure effettua un’ulteriore cessione con le stesse modalità sopra descritte. L’eventuale quota non utilizzata nell’anno va persa. Per l’utilizzo in compensazione è necessario attendere l’istituzione del relativo codice tributo.