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BONUS PUBBLICITA’ 2020

 Il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto specifiche misure di sostegno economico per famiglie / lavoratori / imprese connesse all’emergenza COVID-19. Tra le novità introdotte, sono state apportate significative modifiche al c.d. Bonus pubblicità.

 In particolare, per il 2020, è previsto che:

      la base di calcolo del credito d’imposta si identifica con il valore dell’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020. Risulta abolito il calcolo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019.;

      l’agevolazione è concessa nella misura del 50% degli investimenti effettuati;

      la relativa “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” andrà presentata dall’01/09/20 al 30/09/20.

  

Tipologia di spesa:

Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuate tramite:

stampa periodica/quotidiana nazionale o locale, in edizione cartacea o digitale, iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile;

emittenti televisive o radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

 

NB. Risultano escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi alternativi come:

     televendite di beni o servizi di qualunque tipologia;

     servizi di pronostici, giochi, scommesse con vincite di denaro;

     servizi di messaggeria vocale, chat-line con servizi a sovraprezzo.

 

Agevolazione spettante:

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati del 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro.

Nel caso sussistano investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione (stampa o televisione/radio) verranno calcolati due distinti crediti d’imposta.

Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, che concorrono a formare la base di calcolo dell’investimento e quindi del bonus fiscale, sono da considerare al netto di spese accessorie, costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale.

Per tale ragione, nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato:

– l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità,

– l’importo relativo al compenso dell’intermediario,

– la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

 

Domanda di ammissione all’agevolazione:

Per usufruire del “Bonus pubblicità” è necessario trasmettere un’apposita domanda di ammissione, nella quale siano riportati:

– dati identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo;

– costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso dell’anno (qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio – televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media);

– ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;

– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative e interdittive previste dalle disposizioni antimafia, nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risulti superiore a euro 150.000.

 

Termini di presentazione:

Per il 2020 soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare dall’1.9 al 30.9.2020, la relativa “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati/da effettuare (a carattere “prenotativo”). La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati va presentata dal 1.1 al 31.1 dell’anno successivo.

 

Lo Studio è a disposizione per la verifica della spettanza del credito e la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con la dott.ssa Greta Borali tel. 035/3833171 – greta@studiocom.it