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CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI/LEASING

Il Decreto Rilancio istituisce, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso NON abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche o professionali. 

Il bonus è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il beneficio, non soggetto a tassazione, spetta se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro; alle strutture alberghiere, invece, indipendentemente dal volume di affari registrato.

In caso di contratti di affitto d’azienda ovvero di contratti “complessi” (es: locazione di locali compresi di servizi comuni, segreteria, software ecc.) comprensivo di almeno un immobile a uso NON abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni.

 

Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Esempio:

Canone di locazione/leasing Euro 5.000 al mese, pagato regolarmente a marzo, aprile, maggio

1) Fatturato marzo 2020 Euro 30.000 vs Fatturato marzo 2019 Euro 80.000 à riduzione 62,50% spetta credito di imposta pari ad Euro 3.000 (5.000 * 60%)

2) Fatturato aprile 2020 Euro 0 vs Fatturato aprile 2019 Euro 90.000 à riduzione 100% spetta credito di imposta pari ad Euro 3.000 (5.000 * 60%)

3) atturato maggio 2020 Euro 50.000 vs Fatturato maggio 2019 Euro 90.000 à riduzione 44% NON spetta credito di imposta.

 

L’agevolazione si applica anche per i contratti leasing: in tal caso il computo va fatto sul canone al netto degli interessi.

Il bonus potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa ovvero essere utilizzato in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni. Ad oggi si attendono chiarimenti operativi per l’utilizzo del credito.

 

Al fine di consentire un più rapido utilizzo è previsto che il credito d’imposta possa essere oggetto di cessione, anche parziale secondo modalità che verranno stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia Entrate.

 

N.B. il credito NON è cumulabile con il credito previsto dal decreto 17 marzo 2020 n° 18 (c.d. Cura Italia) che prevedeva, esclusivamente per i soggetti che erano stati costretti a chiudere l’attività in conseguenza del Covid-19, un credito del 60% dell’ammontare del canone di locazione, effettivamente pagato, riferito al mese di marzo 2020 esclusivamente per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi).