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INDENNITA’ 1.000 EURO

CIRCOLARE N. 30-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO:INDENNITA’ 1.000 EURO

Il “Decreto Rilancio” ha esteso le indennità riconosciute per il mese di marzo, a favore dei soggetti danneggiati da Covid-19, anche ai mesi di aprile e maggio apportando alcune modifiche che riguardano sia i beneficiari che gli importi, nonché la modalità di erogazione. Per il mese di aprile sono state confermate le indennità di 600 euro, mentre per il mese di maggio sono previste indennità di 600 / 1.000 euro, per determinate categorie, come di seguito dettagliato.

 

SOMMARIO

1. BENEFICIARI

2. CARATTERISTICHE DELLE INDENNITÀ

3. LE NUOVE INDENNITÀ PER I MESI DI APRILE E MAGGIO

    3.1 COMMERCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

    3.2 LAVORATORI AUTONOMI E CO.CO.CO

    3.3 PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PREVIDENZIALI PRIVATE

4.TABELLE RIEPILOGATIVE

5.CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

 

1. BENEFICIARI

Il DL 18 del 17/03/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, aveva previsto il riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore di determinati soggetti. Il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) estende il beneficio ai mesi di aprile e maggio, con alcune distinzioni. Il beneficio interessa:

• lavoratori autonomi e co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;

• artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle gestioni INPS – AGO;

• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori del settore agricolo;

• lavoratori dello spettacolo;

• professionisti iscritti alle Casse Previdenziali private;

• lavoratori dipendenti/autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività/rapporto di lavoro;

• collaboratori sportivi.

Fino al prossimo 2 giugno è ancora possibile richiedere l’indennità prevista dal DL 18/2020. Si ricorda che l’erogazione è prevista per tutti i soggetti che ne facciano richiesta, indipendentemente dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.

 

2.CARATTERISTICHE DELLE INDENNITÀ

Le indennità:

– non sono tra loro cumulabili

– non concorrono alla formazione del reddito

– non sono compatibili con il reddito di cittadinanza

– sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)

 

3. LE NUOVE INDENNITÀ PER I MESI DI APRILE E MAGGIO

Come sopra evidenziato, il DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio) ha rimodulato i benefici: per i mesi di aprile e maggio sono stabilite misure diverse in funzione dei soggetti beneficiari. Si analizzano più nel dettaglio le indennità spettanti a imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti così come previste dall’articolo 84 del Decreto.

 

   3.1 ARTIGIANI, COMMERCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

Ai soggetti iscritti alle relative gestioni obbligatorie INPS, ivi compresi gli agenti e rappresentanti di commercio, spetta un’indennità d 600 euro anche per il mese di aprile, purché il soggetto:

– non sia titolare di pensione

– non sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esclusione della Gestione Separata)

N.B.: come per marzo NON è richiesta la sussistenza di alcun requisito legato alla riduzione del fatturato o dei ricavi.

L’indennità viene automaticamente erogata ai soggetti che avevano fatto richiesta per il mese di marzo, con le stesse modalità.

Nessun contributo è previsto per il mese di maggio.

 

   3.2 LAVORATORI AUTONOMI E CO.CO.CO

Ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e ai soggetti titolari di rapporto di co.co.co, iscritti alla Gestione Separata INPS e attivi alla data del 23.02.2020:

– non titolari di pensione

– non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

spetta per il mese di aprile un’indennità di 600 euro, erogata automaticamente ai soggetti che avevano fatto richiesta per il mese di marzo.

Per il mese di maggio è prevista un’indennità di 1.000 euro per:

– i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata INPS, titolari di partita IVA al 19.05.2020 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il reddito è determinato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e costi di marzo e aprile (2020 vs 2019), compresi gli ammortamenti da calcolare pro-quota.

– I soggetti titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione Separata INPS, che alla data del 19.05.2020 abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Al fine di ottenere il pagamento dell’indennità, è necessario presentare una specifica domanda all’INPS, nella quale saranno certificati i requisiti di spettanza.

 

   3.3 PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PREVIDENZIALI PRIVATE

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui al D.Lgs. n. 509/94 ( CNPADC, CNPR, Inarcassa, etc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali), al pari dei lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza “Coronavirus”, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro, hanno potuto fruire, per il mese di marzo, grazie all’apposito fondo istituito dall’articolo 44 del DL “Cura Italia” – Fondo per il reddito di ultima istanza, di un’indennità di 600 euro nei seguenti casi:

– reddito complessivo 2018 non superiore a € 35.000 se la propria attività è stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza Coronavirus;

– reddito complessivo 2018 compreso tra € 35.000 e € 50.000 se hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza.

L’articolo 78, DL n. 34/2020, estende l’indennità di 600 euro anche ai mesi di aprile e maggio, purché il soggetto:

• non sia titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• non sia titolare di pensione.

Al fine di ottenere il pagamento dell’indennità, è necessario verificare le specifiche indicazioni fornite da ciascuna Cassa. Come già accaduto per il mese di marzo, la gestione e il pagamento delle indennità è infatti demandato alle singole Casse Previdenziali private.

 

 

4. TABELLE RIEPILOGATIVE

 

Indennità ARTIGIANI, COMMERCIANTI e LAVORATORI AGRICOLI

CONDIZIONI:

           no titolare di pensione

           no altre iscrizioni previdenziali obbligatorie

MARZO

600 €

APRILE

600 €

MAGGIO

 ===

 

 

Indennità  LAVORATORI AUTONOMI/CO.CO.CO.  GESTIONE SEPARATA INPS

CONDIZIONI:

            partita IVA attiva al 23.2.2020

            no titolare di pensione

            no altre iscrizioni previdenziali obbligatorie

MARZO

 

600 €

APRILE

600 €

 

CONDIZIONI:

           partita IVA  attiva/cessaz. rapporto  al 19.5.2020

           no titolare di pensione

           no altre iscrizioni previdenziali obbligatorie

           riduzione di almeno il 33% del reddito del periodo marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo 2019

           istanza da presentare all’INPS

MAGGIO

1.000 €

 

 

Indennità PROFESSIONISTI CON CASSA DI PREVIDENZA PRIVATA

CONDIZIONI:

           reddito 2018 non > 35mila  e attività limitata per emergenza sanitaria

           reddito 2018 35-50mila € e attività ridotta, cessata, sospesa per emergenza sanitaria

           no titolare di pensione

           no altre iscrizioni previdenziali obbligatorie

MARZO

600 €

CONDIZIONI:

           no titolare di pensione

           no contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

           è necessario attendere ulteriori specifiche da parte delle CASSE

APRILE

600 €

MAGGIO

600 €

 

5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Si segnala che in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio (si veda ns Circolare n. 28 del 22 maggio), forniremo indicazioni più dettagliate non appena sarà emanato il necessario Provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale resta confermata l’esclusione dal beneficio per i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private.