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Sanzioni – Fatture immediate trasmesse oltre i 12 giorni

Con Risposta 14 maggio 2020, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’invio tardivo di fatture immediate.

Nella fattispecie un contribuente ha chiesto se sia sanzionabile l’invio allo SdI effettuato il 13 gennaio 2020, di fatture datate 31 dicembre 2019, considerato che il 12 gennaio 2020 cadeva in un giorno festivo.

L’Agenzia delle Entrate, ricordando la possibilità di emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione“, ha precisato che l’obbligo di emissione della fattura non è riconducibile tra quegli adempimenti/versamenti che, scadendo il sabato o un giorno festivo, possono essere inviati/effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Tale disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).

Nel caso di specie, quindi, la fattura immediata si considera emessa oltre i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, e pertanto, considerato che è comunque stata emessa entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da euro 250 ad euro 2.000, fatta salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi delle sanzioni già trasmessa nella nostra circolare 17/2019: clicca qui.