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DPCM 10/04 E ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

CIRCOLARE N. 21-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: DPCM 10/04 E ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

Dal 14/04/2020 e fino al 3 maggio sono in vigore le disposizioni del DPCM 10/04/2020 e l’ordinanza della Regione Lombardia che identificano nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Covid19 le attività la cui prosecuzione è consentita. Si riportano di seguito alcune indicazioni in merito.

SOMMARIO

1.    Il DPCM 10 aprile 2020

2.    Le attività consentite in base al DPCM 10 aprile

3.    Specifiche limitazioni previste dalla Regione Lombardia

4.    Le comunicazioni alla prefettura

 

1. IL DPCM 10 APRILE 2020

Con il DPCM 10 aprile 2020 il Governo è intervenuto prorogando fino al 3 maggio le misure restrittive già previste nei precedenti decreti, con alcune modifiche. A partire dal 14 aprile 2020 cessano gli effetti del DPCM 8/3-9/03-11/3-22/3 e 1/4, le cui misure sono sostanzialmente riportate nel nuovo testo normativo consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=false

 

Di seguito si riportano alcune delle misure le attività produttive:

 Articolo

Argomento

Descrizione

Art. 1 c.1 lett.a

Spostamenti

Sono consentivi solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Art. 1 c.1 lett. z)

Commercio al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentarli e di prima necessità (allegato 1). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

 

 

Art.1 c.1 lett. aa)

Ristoranti, pasticcerie, bar

Sono sospese le attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,… Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Art.1 c.1 lett. ee)

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo…. Comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Art.2 c.1 e 2

Attività produttive industriali e commerciali

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle specificatamente indicate (allegato 3). Le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

Art.2 c.3

Comunicazione al Prefetto per aperture finalizzate a fornire la filiera

Previa comunicazione al Prefetto sono sempre consentite le attività funzionali alle attività essenziali non sospese. Nella comunicazione sono indicate specificatamente le imprese beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti le attività consentite.

Art.2 c.5

Attività funzionali a fronteggiare l’emergenza

È sempre consentiva l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Art.2 c.6

Impianti a ciclo continuo

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto.

Art.2 c.10

Attività aperte e lavoratori – protocollo di sicurezza

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 fra il Governo e le parti sociali.

Art.2 c.12

Comunicazione al Prefetto per accessi alle attività sospese

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per le attività di pulizia, vigilanza, gestione dei pagamenti, sanificazione, etc…

Art.2 c.12

Comunicazione al Prefetto per commercio merci in giacenza

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

2. LE ATTIVITÀ CONSENTITE IN BASE AL DPCM 10 APRILE

Nel dettaglio si riportano gli allegati al decreto con le attività consentite senza preventiva comunicazione al Prefetto:

 

Allegato 1 Commercio al dettaglio

 

  

Allegato 2 Servizi alla persona

 

  

Allegato 3 Attività produttive industriali e commerciali

 

 

 

 

 

3. SPECIFICHE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA

Il DPCM 10/04 prevede in ogni caso l’applicazione delle disposizioni regionali qualora le stesse risultino maggiormente restrittive e in proposito Regione Lombardia in data 11/04 ha emanato l’ordinanza 528 consultabile sul sito della Regione in base alla quale in tema di attività economiche è stato previsto quanto segue:

– Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria, libri, piante e fiori è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati.

– La vendita di prodotti rientranti nelle seguenti categorie è vietata nei giorni festivi e prefestivi: computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, apparecchiature informatiche, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico, apparecchiature fotografiche. Restano in ogni caso possibili le vendite a distanza (ecommerce).

– Gli esercizi commerciali al dettaglio per i quali è consentita l’apertura in base al DPCM 10/04 devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio

– È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM 10/04.

– È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche

– Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento

– Le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: o interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, o nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, o interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,o interventi urgenti per le abitazioni.

 

4. LE COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA

Come già accaduto con il DPCM 22/03 in alcuni casi in cui è ammessa la prosecuzione dell’attività (fornitura alla filiera dei servizi essenziali) è necessario trasmettere apposita comunicazione al Prefetto, da redigersi su modello normalmente reperibile sul sito della prefettura di competenza. La comunicazione, consistente in un’autocertificazione, permette l’avvio immediato dell’attività che risulta pertanto legittimamente esercitata anche senza riscontro dalla Prefettura. Il Prefetto può in ogni caso sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni alla base dell’autocertificazione.

Inoltre a seguito delle modifiche del DPCM 10/04 potrebbe essere reso disponibile nuovo modello, conforme alle attuali disposizioni. A tal proposito si sintetizzano le casistiche nelle quali è necessaria comunicazione alla Prefettura in base al DPCM 10/04/2020:

– Prosecuzione di attività collegate alla filiera delle attività consentite. Nella comunicazione dovrà essere riportato l’elenco delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

– Prosecuzione di attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

– Accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività di vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizie e sanificazione delle attività sospese.

– Spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture

 

NB. In considerazione delle importanti novità si auspicano chiarimenti da parte del Prefetto e delle Istituzioni in ordine alle comunicazioni di cui sopra.

  

 


Per maggiori approfondimenti si invita a consultare i citati provvedimenti amministrativi.

 

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.