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DECRETO LIQUIDITA’: PRIME INDICAZIONI

CIRCOLARE N. 20-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: DECRETO LIQUIDITA’: PRIME INDICAZIONI

È stato promulgato in data 8 Aprile il decreto (c.d. Liquidità) contenente, oltre alla sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali (per il cui dettaglio si rimanda alla circolare n° 19/20), misure finalizzate a dare respiro alle aziende mediante iniezione di liquidità.

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte rinviando a successiva specifica circolare l’informativa relativa alle agevolazioni di natura finanziaria per imprese e lavoratori autonomi. A questo proposito si evidenzia che in nessun caso sono previsti contributi a fondo perduto bensì finanziamenti (con relativi interessi) assistiti dalla garanzia dello Stato nei confronti delle banche erogatrici.

 

SOMMARIO

1.     Disposizioni in materia di bilanci

2.     Acconti imposte

3.     Bollo fatture elettroniche

4.     Credito di imposta per acquisto dispositivi di protezione dei luoghi di lavoro

5.     Proroga termini processuali

6.     Riemissione in termini versamenti del 20/03

7.     Proroga Certificazioni uniche

8.     Proroga certificati appalti

 

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCI

Sospensione norme civilistiche in materia di riduzione del capitale e di versamento soci:

Per i bilanci chiusi tra il 9 Aprile ed il 31-12-2020 (*) sono sospese le norme del codice civile che prevedono, nel caso di perdite, l’obbligo di ricapitalizzare l’azienda ovvero la messa in liquidazione della stessa.

(*) la norma NON si applica ai soggetti aventi esercizio solare per i bilanci chiusi al 31-12-2019 mentre risulta applicabile ai soggetti che hanno esercizi a cavallo d’anno con chiusura compresa nel periodo sopra indicato.

I versamenti soci infruttiferi effettuati nel periodo 9 Aprile – 31 Dicembre 2020 non soggiacciono all’obbligo di postergazione rispetto agli altri debiti aziendali. Potranno pertanto essere restituiti ai soci senza alcun vincolo di priorità.

 

2. ACCONTI IMPOSTE

Insufficiente versamento degli acconti:

Nel caso in cui gli acconti per imposte IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2020 vengano determinati in base al metodo previsionale (cioè in funzione del reddito che si ritiene di conseguire), NON sono applicate sanzioni né interessi qualora, a consuntivo, risultando versata una somma inferiore al dovuto, questa sia almeno pari all’80% della somma dovuta. Es: acconto dovuto = 100, acconto versato (suddiviso tra giugno/luglio e novembre) = 80. Nessuna sanzione.

 

3. BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Rinvio termini pagamento:

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere pagata alle seguenti scadenze:

– Primo trimestre: entro 20 luglio 2020 qualora l’ammontare dell’imposta da versare relativa al primo trimestre sia inferiore ad euro 250;

– Primo e secondo trimestre: entro 20 ottobre 2020 qualora l’ammontare complessivo dell’imposta da versare relativa al primo trimestre e secondo trimestre sia inferiore ad euro 250.

N.B.: qualora l’ammontare dell’imposta per ciascun trimestre superi i 250 euro i termini di pagamento restano invariati (entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre).

 

4. CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Esteso il credito d’imposta per la sanificazione ambienti lavoro Il credito d’imposta relativo alle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dal decreto Cura Italia in misura pari al 50% delle spese sostenute nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario viene esteso, entro gli stessi limiti, anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i dipendenti da agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 

5. PROROGA TERMINI PROCESSUALI

Ulteriore proroga dei termini:

I termini processuali della giustizia, anche tributaria, scadenti il 15 Aprile 2020 sono prorogati al 11 Maggio 2020. Rientrano nella proroga i termini per presentare ricorsi e appelli avanti le Commissioni Tributarie nonché le istanze di accertamento con adesione ecc.

 

6. RIEMISSIONE IN TERMINI VERSAMENTI DEL 20/03

I termini per i versamenti fiscali e contributivi originariamente scadenti il 16 marzo u.s. e prorogati al 20 marzo sono stati ulteriormente differiti al 16 Aprile p.v.

 

7. PROROGA CERTIFICAZIONI UNICHE

Il termine di consegna delle certificazioni uniche ai percipienti e di invio telematico all’agenzia delle entrate previsti originariamente per il 31 Marzo u.s. sono stati prorogati al 30 Aprile p.v.

 

8. PROROGA CERTIFICATI APPALTI

I certificati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 che esonerano dagli obblighi in materia di appalti sono validi fino al 30 giugno 2020.

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.