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LAVORO AGILE (SMART WORKING): AGGIORNAMENTI

CIRCOLARE N.8-2020/Consulenza del lavoro

OGGETTO: LAVORO AGILE (SMART WORKING): AGGIORNAMENTI 

L’art. 18, c.1, della legge n. 81/2017, definisce il lavoro agile o smart working una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo scritto tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’elemento caratterizzante di questa modalità di lavoro è che la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

In seguito alla situazione di emergenza relativa al Covid-19 e all’emanazione dei vari provvedimenti, sono state introdotte semplificazioni per l’attivazione immediata del lavoro agile in tutta Italia. La durata di tali facilitazioni (autorizzate dal DPCM 8/3/2020, art. 2 c. 1 lett. r) è legata all’estensione temporale dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, attualmente proclamato fino al 31 luglio 2020.

 

1. ATTIVAZIONE LAVORO AGILE IN TRE PASSI CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

In sintesi la procedura semplificata si compone delle seguenti fasi:

I. Predisposizione di un’autocertificazione

In sostituzione dell’accordo individuale, è prevista un’autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro che può essere inviata ai lavoratori interessati anche via mail. L’autocertificazione attesterà gli elementi essenziali e la data di attivazione del rapporto di lavoro agile e riporterà gli estremi delle misure di prevenzione e protezione inerenti la sicurezza sul lavoro.

II. Invio dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile prevista dalla L.81/2017

Riguardo agli obblighi di consegna dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile prevista dalla L.81/2017, al fine di agevolare le aziende in questa particolare situazione, l’Inail ha pubblicato sul proprio portale l’informativa che i datori di lavoro che intendono far ricorso al lavoro agile per contrastare la diffusione, possono scaricare ed inviare via mail a dipendenti e RLS.

III. Invio comunicazione al Ministero del Lavoro

Per la corretta attivazione dello smart-working è necessario inviare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro attraverso il caricamento di un file.xls che riepiloga i dati dei lavoratori interessati e la data di attivazione. La data di scadenza è legata, come detto, alla durata dello stato di emergenza.

 

2. FERIE E PERMESSI DURANTE IL LAVORO AGILE

Il lavoro agile è a tutti gli effetti una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato: pertanto al lavoratore va consentito il godimento delle ferie.

 

3. LAVORO AGILE “PARZIALE”

È possibile suddividere parzialmente la giornata lavorativa tra azienda e lavoro agile nel rispetto delle disposizioni normative attualmente vigenti.

 

4. ATTIVAZIONE SMART WORKING PER APPRENDISTI E TIROCINANTI – QUANDO È POSSIBILE

Apprendisti

Si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti purché siano garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività.

Tirocinanti

In merito ai tirocini, è bene subito evidenziare che diverse Regioni hanno predisponendo la sospensione delle attività svolte dai tirocinanti per l’emergenza sanitaria. Il tirocinio, per definizione, è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro. Analizzando la normativa di riferimento, dunque, in assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni, si ritiene che in generale il tirocinante NON possa svolgere alcuna attività in smart working.

N.B.: si riscontrano tuttavia alcune eccezioni, come la Regione Lombardia che consente di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working.

 

5. DECRETO CURA ITALIA – LAVORATORI DISABILI E LAVORO AGILE

Nel DL 18/2020 è stato previsto che i lavorativi disabili di cui alla L. 104 art.3 c.3 e i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti disabili di cui alla L. 104 art.3 c.3 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa in questione. Inoltre ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

Per maggiori chiarimenti si invita a mandare una mail all’indirizzo consulenzalavoro@studiocom.it