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Sospensione mutuo prima casa – chiarimenti

L’art. 54 del DL 18/2020 ha previsto specifiche misure inerenti alla sospensione dei mutui prima casa, il successivo Dm 25/03/2020 ha definito il perimetro attuativo stabilendo che relativamente all’emergenza Covid19 è possibile procedere con la richiesta di sospensione per i soggetti privati nelle seguenti situazioni:

  • Sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

All’istanza da presentare alla banca su apposito modello predisposto da Consip andrà allegata alternativamente:

  • Copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito (FIS/CIGO/CIGD);
  • Richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • Dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti (sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali per questa specifica disposizione) è possibile richiedere la sospensione del mutuo prima casa qualora abbiano registrato una riduzione pari al 33% del proprio fatturato medio giornaliero nel trimestre successivo al 21/02/2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21/02/2020 e la data di presentazione della domanda rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.

La domanda di accesso ai benefici del Fondo può essere presentata dal proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250 mila euro, anche se già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Non è necessario, per le sospensioni Covid19, presentare il modello ISEE. Inoltre il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Il Fondo provvede al rimborso direttamente alla banca del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, il restante 50% rimane a carico del titolare del finanziamento. La sospensione comporterà l’allungamento del mutuo in funzione della durata del periodo sospeso.

Per maggiori informazioni operative relative alla procedura si invita a consultare il sito:
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/ e a prendere contatti con la propria banca.