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Smart Working: aggiornamento procedure

Facendo seguito a quanto già indicato nei primi giorni di marzo relativamente alle modalità di attivazione, si ricorda che per il periodo di emergenza rimane ferma la possibilità di applicare per il settore privato la modalità di lavoro agile anche senza l’accordo del lavoratore, sempre nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 18 a 23 della Legge n. 81 del 2017.

Per la corretta attivazione è necessario inviare apposita autocertificazione al Ministero del Lavoro (procedura semplificata).

Inoltre, riguardo agli obblighi di consegna dell’informativa sulla salute e sicurezza prevista dalla L.81/2017, al fine di agevolare le aziende in questa particolare situazione, l’Inail ha pubblicato sul proprio portale l’informativa che i datori di lavoro che intendono far ricorso al lavoro Agile per contrastare la diffusione, possono scaricare ed inviare via mail ai dipendenti e RLS.

L’attuale durata di vigenza del regime derogatorio del lavoro agile (autorizzato dal DPCM 8/3/2020, art. 2 c. 1 lett. r) è legata alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020.

La durata della prestazione, comunicata al Ministero del Lavoro attraverso invio massivo con file xls, viene indicata nella comunicazione obbligatoria unicamente nei suoi termini iniziali e finali, senza specificare gli effettivi giorni della prestazione in smart working.

Ferie e permessi durante il lavoro agile
Il lavoro agile è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato pertanto al lavoratore va consentito il godimento delle ferie.

Lavoro agile “parziale”
È possibile suddividere parzialmente la giornata lavorativa tra azienda e lavoro agile, nel rispetto delle disposizioni normative attualmente vigenti.

Smart Working e apprendisti
Si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti, purché sia garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività.

Decreto Cura – Lavoratori disabili e lavoro agile 
Nel DL 18/2020 è stato previsto che i lavorativi disabili di cui alla L. 104 art.3 c.3 e i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti disabili di cui alla L. 104 art.3 c.3 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa in questione. Inoltre ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Tirocini e lavoro agile
In merito ai tirocini, diverse Regioni hanno predisponendo la sospensione delle attività svolte dai tirocinanti per l’emergenza sanitaria. Il tirocinio, per definizione, così come peraltro ribadito nelle linee guida dell’accordo Stato-Regioni, del 25 maggio 2017, è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro. Analizzando la normativa di riferimento, dunque, in assenza di precise disposizioni da parte delle singole Regioni, si ritiene che il tirocinante non possa svolgere alcuna attività in smart working. A tal proposito, si riscontrano alcune eccezioni, come la Regione Lombardia che consente di svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working

Per maggiori informazioni è possibile scrivere direttamente all’indirizzo consulenzalavoro@studiocom.it