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Indennità 600 Euro – ulteriori chiarimenti

A seguito dell’emanazione del decreto 28 Marzo 2020 e dei chiarimenti resi noti successivamente, sono state apportate modifiche ai soggetti beneficiari dell’indennità di 600 Euro per il mese di marzo.
 
NON HANNO DIRITTO ad accedere all’indennità coloro i quali rientrino in una o più delle seguenti categorie:

  • LAVORATORI DIPENDENTI;
  • PENSIONATI (DI QUALSIASI TIPOLOGIA);
  • AMMINISTRATORI/PROCURATORI DI SOCIETÀ NON ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI/COMMERCIANTI  (*)

Hanno invece diritto ad ottenere l’indennità i soggetti non rientranti in alcuna delle categorie di cui sopra e che risultino iscritti ad una delle seguenti gestioni previdenziali:

  • Gestione separata
  • Gestione artigiani
  • Gestione commercianti (compresi gli agenti di commercio)
  • Coltivatori
  • Liberi professionisti iscritti a casse private (es: avvocati, architetti, geometri, ecc.). La domanda va inoltrata alla cassa di appartenenza e l’indennità spetta a condizione che il professionista si trovi in una delle seguenti posizioni:
  1. svolga un’attività che abbia subito restrizioni ai sensi dei provvedimenti legati al Corona Virus (ordinanza regione Lombardia del 21 marzo 2020) e abbiano avuto un reddito professionale per l’anno 2018 NON SUPERIORE A EURO 35.000;
  2. abbia avuto un reddito professionale per l’anno 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro a ulteriore condizione che:
    1. la p.i. sia stata chiusa nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020; ovvero
    2. sia stata subita una riduzione del reddito in misura pari ad almeno il 33% rispetto a quello conseguito nel primo trimestre 2019.
  3. non abbia fruito di altra indennità

             Si consiglia di verificare le indicazioni della propria cassa per maggiori chiarimenti operativi.
 
Per quanto concerne le modalità per accedere al bonus resta valido quanto riportato nella flash news inviata venerdì 27 u.s. a cui si rimanda.

N.B.: A tal proposito si precisa che, all’atto della richiesta telematica, è necessario trasmettere all’INPS o alla Cassa di riferimento il proprio IBAN ovvero comunicarlo allo studio qualora venga dato mandato a quest’ultimo per inoltrare la richiesta.

 
(*) Attualmente la norma pare escludere tale tipologia di soggetti. Tuttavia, data le continue modifiche nell’interpretazioni della stessa, non si può escludere in assoluto che anche tali categorie possano essere ammesse alla fruizione del bonus. Pertanto chi ritenesse di voler comunque inoltrare la richiesta, direttamente o tramite lo studio, è invitato a procedere secondo le indicazioni fornite nella presente e nella precedente Flash News fermo restando che non sono previste sanzioni nel caso di inoltro di richieste prive dei requisiti soggettivi previsti.