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Ferie, cassa integrazione e ammortizzatori in deroga

Mentre si attende il nuovo decreto legge sugli ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza coronavirus, ci si interroga sul rapporto tra l’utilizzo di tali ammortizzatori e la fruizione delle ferie, raccomandata dai Dpcm dell’8, 9 e infine marzo 2020.


Quanto alla Cigo, non esiste in linea generale un obbligo di far smaltire le ferie prima del trattamento. Nessuna disposizione in tal senso si ritrova, infatti, nel Dlgs 148/2015.

Nonostante non sia imposto, tuttavia lo smaltimento preventivo delle ferie (e dei permessi) ha costituito in questi anni una sorta di “buona pratica”, talvolta prevista dagli accordi sindacali e spesso incoraggiata dallo stesso Inps, sulla base di considerazioni di tutela dell’interesse pubblico.
Per quanto attiene invece agli ammortizzatori sociali in deroga, un obbligo di preventivo smaltimento delle ferie arretrate è stato espressamente previsto dal Dm Lavoro (di concerto con il Mef) n. 83473 del 1° agosto 2014 e da una successiva e connessa circolare Inps (n. 107 del 27 maggio 2015). In particolare, nel decreto si prevede che «allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue». È quindi ben possibile che questa regola possa essere applicata alla cassa integrazione in deroga per l’emergenza coronavirus, che sarà disciplinata dall’atteso decreto legge. Del resto, il preventivo utilizzo delle ferie maturate, oltre a ragioni di interesse pubblico, potrebbe rispondere anche a una esigenza di tutela del reddito del lavoratore. Non si dimentichi infatti che il trattamento di integrazione salariale non copre l’intera retribuzione, ed è soggetto ad un tetto massimo, e che non si può escludere che, in alcuni casi, possa trascorrere un lasso di tempo tra la sospensione dal lavoro e l’effettivo percepimento del trattamento.