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DICHIARAZIONI D’INTENTO – AGGIORNAMENTO

CIRCOLARE N. 16-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: DICHIARAZIONI D’INTENTO . AGGIORNAMENTO

Nei giorni scorsi è stato emanato l’atteso provvedimento dell’A.E. che completa il quadro delle novità relative alle dichiarazioni d’ intento per gli esportatori abituali. Il provvedimento in sostanza stabilisce che a decorrere dal 2 Marzo i fornitori degli esportatori abituali possono verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento inviate dai propri clienti ed inoltre prevede l’utilizzo di un nuovo modello per la predisposizione delle dichiarazioni d’intento in sostituzione di quello vigente.

Con la ns Circolare n° 8/20 rendevamo note le novità, operative dal 1° gennaio 2020, relative agli adempimenti a carico di esportatori abituali e loro fornitori introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019. La succitata norma prevedeva l’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenza Entrate, reso noto nei giorni scorsi.

In sintesi il provvedimento introduce due novità:

1) la messa a disposizione, con decorrenza 2 marzo u.s., nei cassetti fiscali dei fornitori degli esportatori abituali, delle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento dei propri clienti;

2) l’introduzione di un nuovo modello (reperibile al seguente indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2362217/DI_modello_2020.pdf/a37ed097-5bfa-ae81-ec4c-e8b4bfc77033) da utilizzare per la dichiarazione d’intento in sostituzione di quello attualmente in uso che potrà tuttavia essere utilizzato fino al 27 Aprile 2020.

Di seguito si riassumono gli adempimenti a cui sono tenuti gli esportatori abituali ed i loro fornitori tenendo conto delle novità di cui sopra.

 

1. OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE

L’esportatore abituale dovrà:

a) verificare i requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;

b) compilare la dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello (fino al 27 aprile p.v. potrà utilizzare il vecchio modello mentre dal 28 aprile dovrà utilizzare quello nuovo) e inviare la stessa, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate;

c) acquisire la ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente anche il numero di protocollo identificativo della stessa;

d) inviare la stessa per conoscenza al fornitore per permettergli la verifica e la corretta emissione fattura.

Non sarà invece più tenuto ad annotare la dichiarazione nell’apposito registro.

 

2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà invece:

a) porre in essere il c.d. “riscontro telematico”, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale, utilizzando il proprio cassetto fiscale. Solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972;

……