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CORONAVIRUS – EFFETTI E MISURE PER LE AZIENDE

CIRCOLARE N.5-2020/Consulenza del lavoro

OGGETTO: CORONAVIRUS – EFFETTI E MISURE PER LE AZIENDE 

In seguito alla situazione di emergenza relativa al Covid-19 si riportano alcune informazioni utili inerenti alle misure da adottare a livello aziendale in relazione a:

– Aggiornamento DVR, sorveglianza sanitaria e adozione da parte del Governo, di misure straordinarie per il contenimento del contagio;

– DPCM 23/25 febbraio e 01 marzo 2020: semplificazioni per l’attivazione immediata al lavoro agile in tutta Italia.

 

 1. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare misure concrete volte a tutelare i lavoratori dal rischio biologico a cui è riconducibile il Coronavirus. In collaborazione con RSPP e medico competente deve valutare le misure di prevenzione e protezione messe in essere e pianificare tutte le azioni da intraprendere, inclusa la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Sulla base degli esiti della valutazione del rischio, l’azienda è tenuta ad adottare le misure e le procedure di lavoro di emergenza idonee, così come previsto dalle direttive ministeriali/regionali quali:

  • Sospensione di attività e servizi;
  • Divieto di inviare propri lavoratori in “zona rossa”;
  • Astensione dall’organizzare riunioni/aggregazioni di lavoratori in ambienti chiusi optando per strumenti di video connessione o chat;
  • Rinvio di viaggi /trasferta non necessari;
  • Limitazioni di visita a clienti e fornitori esterni;
  • Attivazione di lavoro agile (c.d. smart working) se compatibile con le mansioni svolte dal lavoratore;
  • Garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, con protocolli di pulizia e disinfezione di superfici ed attrezzature, rendendo disponibili soluzioni igienizzanti ai lavoratori;
  • Dotare eventuale personale individuato di DPI (guanti, mascherine ecc.);
  • Informare i dipendenti circa gli obblighi di comunicazione alla Asl su eventuali spostamenti effettuati dal 01.02.2020 nei Comuni della zona Rossa o in aree a rischio della Cina;

 

2. GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

L’azienda potrebbe trovarsi a dover gestire assenze dei dipendenti per cause connesse al contagio o all’adozione delle misure straordinarie previste dal Governo per contrastare la diffusione del virus.

Riassumiamo le indicazioni per la gestione di eventuali assenze in base alle seguenti casistiche:

   2.1 Impossibilità a lasciare l’abitazione o sospensione dell’attività aziendale:

Se intervenute a seguito di un’ordinanza dell’Autorità pubblica, quindi per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, il dipendente ha diritto alla normale retribuzione per le giornate di assenza.

Essendo la causa non imputabile al datore di lavoro, potrebbe rientrare nelle casistiche per il ricorso alla CIGO o al Fondo di Solidarietà. Ulteriori forme di tutela per aziende e lavoratori, escluse da detti campi di applicazione, sono allo studio da parte del Ministero.

   2.2 Quarantena obbligatoria:

Se il lavoratore si assenta dal lavoro in quanto posto in osservazione (con sorveglianza attiva) a seguito della manifestazione di sintomi riconducibili al virus, lo stesso deve considerarsi in malattia.

Si attendono a breve puntuali indicazioni da parte dell’INPS.

   2.3 Quarantena volontaria:

Se il lavoratore si assenta per quarantena volontaria perché ha sostato in uno degli 11 Comuni “focolaio” (zona rossa) ovvero ha avuto contatti con soggetti contagiati dal virus e si trova in attesa di responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, si ritiene che lo stesso debba, in via provvisoria, essere considerato in permesso o in ferie. Qualora il responso sia positivo e, dunque, la quarantena volontaria si trasformi in quarantena obbligatoria, l’assenza sarà considerata fin dall’inizio come malattia.

   2.4 Timore di contagio:

Nell’ipotesi in cui l’assenza del lavoratore sia dettata dal semplice “timore” di essere contagiato (senza che vi sia alcuno dei presupposti precedentemente esaminati), si ritiene che la stessa possa considerarsi ingiustificata e possa, eventualmente, dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento.

 

   2.5 Rientro di lavoratori da trasferte in aree a rischio:

Qualora l’azienda posticipasse il rientro in azienda di tali soggetti, a solo scopo precauzionale, per un periodo corrispondente alla quarantena, tale assenza potrà essere gestita tramite smart-working o coperta da ferie/permessi.

……

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