CIRCOLARE N.11-2020/Consulenza aziendale
OGGETTO: CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI
La legge di bilancio 2020 ha abolito super-ammortamento e iper-ammortamento sostituendoli con un credito d’imposta di misura diversa a seconda della tipologia dei beni. Per fruire di tale beneficio è stata introdotta una serie di nuovi adempimenti documentali la cui omissione comporta la revoca dell’agevolazione.
1. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI (EX SUPER/IPER AMMORTAMENTO):
La legge di Bilancio 2020 ha apportato rilevanti novità riguardanti:
a) l’introduzione di un credito d’imposta sostitutivo di maxi e iper-ammortamento (vedasi ns. circolare n° 3/20 per maggiori dettagli sulla misura del credito e sulla tipologia di beni);
b) l’imposizione di obblighi documentali necessari per fruire del suddetto credito d’imposta.
La legge dispone infatti che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Per documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio si intendono le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti all’investimento devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, ivi intendendo una dicitura del tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
N.B.: l’inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo dell’Agenzia delle entrate, la revoca dell’agevolazione.
Ne deriva l’importanza, per i beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni al fine di assicurare la presenza del riferimento di legge in ogni documento attestante l’investimento, tenendo presente che tale onere grava indistintamente su tutti i beni per cui spetta il credito d’imposta ossia:
– Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (ex iperammortamento)
– Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (industria 4.0) (ex maxiammortamento)
– Altri beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.
Per quanto concerne l’elencazione dei documenti idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili nessuna specifica viene fatta dal legislatore.
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