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ROTTAMAZIONE BENI AZIENDALI

CIRCOLARE N.10-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE F24

Nell’ambito delle attività d’impresa e di lavoro autonomo si pone spesso il problema dell’eliminazione di beni (merci o più frequentemente beni ammortizzabili) obsoleti o non più utilizzabili. Di seguito riassumiamo le procedure da seguire onde evitare potenziali contestazioni.

 

1. PERDITA/DISTRUZIONE DEI BENI

Per i beni rientranti nella sfera aziendale o professionale vige la presunzione di cui all’art. 1 comma 1, del D.P.R. n. 441/1997 il quale stabilisce che: “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne` in quelli dei suoi rappresentanti (sede legale, sede principale di svolgimento attività imprenditoriale, sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa).”

Ne deriva che qualora l’imprenditore/lavoratore autonomo non sia in grado di giustificare l’assenza dei beni rientranti nella propria sfera aziendale o professionale, il fisco può presumere che gli stessi siano stai venduti senza emissione di fattura, con tutte le conseguenze del caso.

Peraltro nella realtà quotidiana capita con una certa frequenza che beni aziendali vadano persi/distrutti. Ciò può essere causato:

1) da eventi fortuiti (es: incendi, allagamenti, terremoti, furti ecc.) ovvero

2) da scelte volontarie (es: rottamazione).

Con riferimento ai primi la giustificazione circa l’assenza dei beni è facilmente fornibile (denuncia sinistro assicurazione, denuncia di furto ecc.) mentre più articolata è la questione nel caso di perdita per scelta volontaria.

 

2. PERDITA/DISTRUZIONE DEI BENI PER SCELTA VOLONTARIA

Le modalità operative per la corretta giustificazione della perdita/distribuzione volontaria di beni possono essere ricondotte alle due seguenti fattispecie:

    2.1 DISTRUZIONE INDIRETTA

Normalmente viene utilizzata quando i beni possono essere già considerabili rifiuti (es. per beni rotti e non riutilizzabili, pc inutilizzabili, rimanenze di beni danneggiate ecc.).

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