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DICHIARAZIONI D’INTENTO DAL 2020

CIRCOLARE N.8-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: DICHIARAZIONI D’INTENTO DAL 2020

Nelle more dell’emanazione da parte dell’AE del provvedimento attuativo e in attesa di ulteriori chiarimenti, si ricordano nella presente circolare le novità introdotte dall’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) relative alle dichiarazioni d’intento, in parte già anticipate nella ns circolare 20/2019

Dallo scorso 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 12-septies del DL 34/2019 che modificano gli adempimenti posti a carico di esportatori abituali e loro fornitori.

L’articolo in commento prevedeva, tra l’altro, l’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un provvedimento attuativo che definisse in maniera chiara gli adempimenti specifici (entro il 29/08/2019), ma ad oggi lo stesso non risulta ancora approvato.

L’articolo 12-septies D.L. 34/2019 stabilisce sinteticamente che:

a) nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;

b) sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);

c) sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia. Non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

1. OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE:

In base alla nuova previsione normativa l’esportatore abituale:

– continua a trasmettere all’AE il modello di dichiarazione di intento prima dell’operazione al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972;

– non è più obbligato a consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica. Si ritiene comunque utile (e necessario) che l’esportatore abituale continui a inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori, con qualsiasi mezzo, anche tramite e-mail o pec, affinché questi ultimi possano prendere ufficialmente conoscenza del fatto che dovranno emettere fatture non imponibili; a livello pratico si ritiene opportuno, altresì, che sia l’esportatore abituale sia il singolo fornitore, provvedano alla conservazione, analogica o digitale, delle dichiarazioni d’intento rispettivamente emesse e ricevute, al fine di non incappare in errori che potrebbero portare anche al c.d. splafonamento;

– non è obbligato ad annotare la dichiarazione nell’apposito registro. 

……