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LA FATTURA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

CIRCOLARE N.5-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: LA FATTURA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Alla fattura relativa a più prestazioni di servizi effettuate in un mese nei confronti del medesimo cliente non è necessario allegare la lista contenete i dati riepilogativi dei servizi resi. Tale lista quindi non è da inviare allo SdI ma va conservata in forma cartacea o elettronica. L’obbligo di indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi resi è assolto con il rinvio in fattura della predetta lista.

 

1. PRESTAZIONI DI SERVIZI: FATTURA DIFFERITA E IMMEDIATA

In merito all’effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, la fatturazione:

1) è qualificabile come differita, e pertanto può essere emessa (inviata al SdI) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle suddette prestazioni, qualora si sia verificata l’esigibilità dell’IVA che si realizza, in generale con il pagamento del corrispettivo;

2) non può essere considerata differita nel caso in cui il pagamento non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l’esigibilità dell’IVA. Pertanto non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita se il pagamento interviene successivamente all’emissione della fattura.

In questo caso la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione: la fattura documenta più prestazioni di servizi rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa che s’intende quindi come immediata. La fattura immediata va inviata al SdI entro 12 giorni rispetto alla data indicata in fattura.

2. LA LISTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI

Relativamente alla fattura differita è richiesto che le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione recante il dettaglio delle operazioni.

A tal fine può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti; per es. documento attestante l’avvenuto incasso, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera d’incarico, relazione professionale.

Le modalità di compilazione della fattura differita non sono state modificate a seguito della introduzione della fattura elettronica: nella stessa si richiameranno gli estremi dei DDT che potranno essere allegati al file xml.

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