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NUOVE REGOLE COMPENSAZIONE CREDITI MODELLO F24

CIRCOLARE N.4-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: NUOVE REGOLE COMPENSAZIONE CREDITI MODELLO F24

Come anticipato nella ns. circolare n° 1/20 a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte rilevanti novità in merito alle modalità di compensazione dei crediti fiscali. Con la presente circolare si forniscono maggiori dettagli in merito 

SOMMARIO

  • ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI per mod.f24
  • UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF/IRES/IRAP
  • CONTROLLI AGENZIA SU OPERAZIONI A RISCHIO
  • TABELLA CODICI TRIBUTO A CREDITO CHE PERMETTONO LA COMPENSAZIONE INTERNA

 

1. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER MOD.F24:

L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, è esteso:

1) ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta; di conseguenza è necessario l’utilizzo dei predetti servizi per il recupero, tramite compensazione, oltre che delle eccedenze di versamento delle ritenute, anche dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80); NB il recupero da parte del sostituto d’imposta delle eccedenze di versamento di ritenute / somme rimborsare ai dipendenti deve necessariamente transitare nel mod. F24; non è infatti possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi versamenti di ritenute;

2) ai soggetti “privati” (non titolari di partita IVA); i servizi telematici dell’Agenzia devono essere utilizzati per la presentazione dei mod. F24 contenenti compensazioni a prescindere dal possesso o meno della partita IVA.

 

NB L’OBBLIGO IN ESAME SUSSISTE INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE.

Al fine di meglio definire l’ambito applicativo della suddetta novità l’Agenzia ha precisato che l’obbligo riguarda le compensazioni di crediti relativi a:

– IRPEF / IRES e relative addizionali;

– imposte sostitutive;

– IRAP;

– IVA;

– agevolazioni / crediti riportati nel quadro RU del mod. REDDITI;

– sostituti d’imposta (ad esempio, crediti da conguaglio di fine anno / di fine rapporto, crediti da conguaglio assistenza fiscale, Bonus Renzi € 80, crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, crediti da mod. 770).

NB Restano esclusi dalla previsione gli “altri crediti” (ad esempio, relativi ai contributi previdenziali).

Va inoltre evidenziato che l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici “non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24”.

È pertanto confermato che l’utilizzo dei servizi telematici non risulta obbligatorio in presenza di una compensazione “verticale”.

Esempio L’utilizzo in compensazione del credito per saldo IRES (cod. 2003) utilizzato per il versamento del I acconto IRES (cod. 2001) è una compensazione verticale (medesima imposta), in questo caso il mod. F24 può essere presentato anche tramite i servizi di pagamento di banche / Poste / altri prestatori di servizi di pagamento.

NB A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, il mod. F24 “a zero” va sempre presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia.

Le modalità di presentazione del mod. F24, collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA / privato) e alla presenza o meno di compensazione, possono quindi essere così sintetizzate (nella tabella non viene considerato il sostituto d’imposta).

 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove regole sono applicabili con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Di conseguenza, per i crediti maturati nel 2018 restano ferme le precedenti modalità e pertanto il soggetto privato può presentare il mod. F24 contenente compensazioni (sempreché non “a zero”) utilizzando i servizi telematici delle banche / Poste.

Esempio Il sig. Rossi dispone di un credito IRPEF 2018, scaturente dal mod. REDDITI 2019 PF, pari a € 3.500.

Il contribuente può utilizzare il credito nel 2020 utilizzando i servizi telematici di banche / Poste (salvo il caso di F24 “a zero”) fino alla presentazione del mod. REDDITI 2020 PF. Da tale momento l’eventuale residuo credito IRPEF 2018 non utilizzato in compensazione si rigenera quale credito 2019, con conseguente assoggettamento alle nuove regole.

Va evidenziato che per i sostituti d’imposta si è posta la questione dell’operatività delle nuove regole con riferimento ai crediti “maturati” nel 2019, tra i quali il rimborso da mod. 730 e il Bonus Renzi € 80.

Infatti, considerato che il DL n. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, le stesse dovevano risultare applicabili già da tale data.

Tuttavia, tenendo conto del termine di 60 giorni di operatività di nuovi adempimenti previsto dall’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), si potrebbe ritenere che l’obbligo in esame decorra dal 27.12.2019, con la conseguenza che ai fini dell’utilizzo in compensazione da parte del sostituto d’imposta dei predetti crediti sia necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia dai mod. F24 presentati dal 16.1.2020.

NB IN CASO DI UTILIZZO DI UN CANALE TELEMATICO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO NON È PREVISTA UNA SPECIFICA SANZIONE. IN TAL CASO SI RITIENE APPLICABILE LA SANZIONE (RESIDUALE) DA € 250 A € 2.000 EX ART. 11, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 471/97.

 

2. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF/IRES/IRAP:

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