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NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2020: 2^ PARTE – PROFESSIONISTI E IMPRESE

CIRCOLARE N.3-2020/Consulenza del lavoro

OGGETTO: NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2020: 2^ PARTE – PROFESSIONISTI E IMPRESE

A fine dicembre è stata approvata la legge di bilancio (c.d. Finanziaria) 2020 che contiene numerose ed importanti novità di carattere fiscale. Con la presente circolare proponiamo la sintesi delle principali novità relative ad imprese e professionisti rinviando a successive circolari gli approfondimenti su argomenti specifici.

 

SOMMARIO

  • Credito di imposta per investimenti (ex super/iper ammortamento)
  • Regime forfettario
  • Credito di imposta ricerca e sviluppo
  • Ripristino ACE
  • Bonus Edicole
  • Fringe Benefit veicoli aziendali
  • Buoni pasto
  • Accisa gasolio commerciale
  • Estromissione immobile ditta individuale
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni
  • Rivalutazione beni di impresa
  • Unificazioni IMU e TASI
  • Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, sismabonus, bonus mobili e bonus verde
  • Bonus facciate

 

1. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI (EX SUPER/IPER AMMORTAMENTO):

A partire dal 2020 le agevolazioni riferite al maxi/iper ammortamento sono state abrogate. Al loro posto è stato istituito il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:

– fino al 31.12.2020;

ovvero

– fino al 30.6.2021 (a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

NB: per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE (ministero sviluppo economico), al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d’imposta:

– spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

– non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

NB: La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono ESCLUSI dal beneficio gli investimenti in:

– veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

– beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

– fabbricati e costruzioni;

– specifici beni rientranti in gruppi particolari (materiale rotabile, condotte per usi civili ecc.);

– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori acqua/energia/trasporti.

Il credito d’imposta è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019, secondo la previgente normativa.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (iperammortamento – industria 4.0)

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’IPER AMMORTAMENTO del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

 

Investimenti:

-Fino a € 2,5 milioni: credito d’imposta 40%

-Da € 2,5 milioni a € 10 milioni: credito d’imposta 20%

 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (industria 4.0)

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il MAXI AMMORTAMENTO del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

NB L’AGEVOLAZIONE IN ESAME, ASSIMILABILE AL PRECEDENTE MAXI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI (PARI AL 40% – 30%) È RICONOSCIUTA ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

– dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

– dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’IPER AMMORTAMENTO: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del MAXI AMMORTAMENTO.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

– non può essere ceduto/trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;

– non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

– è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

NB: LE FATTURE/DOCUMENTI DEVONO RIPORTARE L’ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ESAME.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

 

2. REGIME FORFETTARIO:

È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

– il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;

– la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

NB: È NUOVAMENTE OPERANTE L’ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO PER I SOGGETTI CHE POSSIEDONO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE / ASSIMILATI ECCEDENTI € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il

rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

 

3. DEDUCIBILITÀ IMU:

È confermata per l’anno 2019 la deducibilità ai fini IRPEF/IRES dell’IMU pagata sugli immobili strumentali nella misura del 50%. Per il 2020 e 2021 la deducibilità salirà al 60% e dal 2022 sarà pari al 100%. Resta invece ferma l’indeducibilità ai fini IRAP.

 

4. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO:

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