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NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2020: 1^ PARTE – PERSONE FISICHE

CIRCOLARE N.2-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2020: 1^ PARTE – PERSONE FISICHE

A fine dicembre è stata approvata la legge di bilancio (c.d. Finanziaria) 2020 che contiene numerose ed importanti novità di carattere fiscale. Con la presente circolare proponiamo la sintesi delle principali novità relative alle persone fisiche rinviando a successive circolari gli approfondimenti su argomenti specifici.

SOMMARIO

  • Tracciabilità delle detrazioni per oneri
  • Proroga detrazioni recupero edilio, risparmio energetico, sisma-bonus e bonus verde
  • Bonus facciate
  • Spese veterinarie
  • Detrazioni in base al reddito
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni
  • Imposta sostitutiva plusvalenze e cessione immobili
  • Unificazione imu-tasi
  • Bonus Bebè
  • Bonus asili nido
  • Esenzione canone RAI per anzioni a basso reddito
  • Bonus cultura 18enni

 

1. TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI PER ONERI:

Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15 tuir (interessi passivi su mutui ipotecari, spese sanitarie, spese funebri, premi assicurazioni vita ecc.) è subordinata al fatto che il pagamento venga effettuato con strumenti tracciabili (assegno, bancomat, bonifico bancario, versamento postale ecc.) che verosimilmente dovranno essere dimostrati in sede di dichiarazione dei redditi allegando alla fattura copia del pagamento (assegno, estratto conto, ricevuta bancomat o carta di credito, ecc.).

Per quanto riguarda le spese sanitarie tale obbligo non sussiste per:

– l’acquisto di medicinali/dispositivi medici;

– prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN

Pertanto, ad esempio, la spese per il rilascio di un certificato medico da parte del medico di famiglia per poter essere detraibile, devono essere regolate con sistemi tracciabili.

 

2. PROROGA DETRAZIONI RECUPERO EDILIO, RISPARMIO ENERGETICO, SISMA-BONUS E BONUS VERDE:

Sono state prorogate anche per il 2020 le misure che consentono di portare in detrazione:

1. il 50% delle spese per il recupero edilizio;

2. il 65% delle spese per il risparmio energetico;

3. una quota variabile per quanto riguarda le spese per le misure antisismiche

N.B. a differenza di quanto era possibile fare fino al 31-12-2019, dal 1° gennaio 2020 NON risulta più ammissibile fruire in maniera generalizzata del c.d. “sconto in fattura” (riduzione del prezzo pagato in misura corrispondente alla detrazione spettante) relativamente alle spese per misure antisismiche e per il conseguimento di risparmio energetico su parti comuni condominiali. Tale possibilità è ora limitata agli interventi di importo pari o superiore a € 200.000. Tuttavia, ove ne ricorrano i presupposti e ove vi sia l’accordo ella controparte, è possibile procedere con la c.d. “cessione del credito” derivante dal beneficio fiscale a fornitori ovvero altri enti (banche, finanziarie ecc.).

Sono stati altresì prorogati per tutto il 2020:

– il “sisma bonus” ossia la detrazione su parti comuni di edifici finalizzata all’adozione di misura antisismiche;

– il “bonus mobili” vale a dire la detrazione del 50% con un tetto di 10.000 euro per le spese relativa all’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero edilizio a condizione però che i lavori siano iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2019;

– il “bonus verde” per la sistemazione di giardini e aree verdi (detrazione del 36% su una spesa massima di euro 5.200).

 

3. BONUS FACCIATE:

Limitatamente al 2020 è stata introdotta una nuova detrazione, che si aggiunge a quelle di cui sopra, per gli interventi sulle strutture opache balconi e fregi/ornamenti delle facciate di immobili siti nelle zone A (centri storici) e B (zone totalmente o parzialmente edificate). La detrazione NON ha un tetto massimo ed è pari al 90% della spesa sostenuta.

La detrazione in oggetto spetta per:

1) interventi di sola pulitura/tinteggiatura: non è richiesto alcun ulteriore requisito;

2) interventi diversi dalla pulitura/tinteggiatura che influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie lorda disperdente: in tal caso per fruire della detrazione è necessario che siano rispettati determinati specifici requisiti inerenti il risparmio energetico.

 

4. SPESE VETERINARIE:

È stato previsto l’incremento da euro 387 a euro 500 del tetto massimo per la detrazione del 19% sulla spese veterinarie ferma restando la franchigia di euro 129,11. In pratica nel caso di una spesa di 500 euro si avrà:

500 – 129,11 (franchigia) = 370,89 x 19% = 70,46 misura detrazione.

 

5. DETRAZIONI IN BASE AL REDDITO:

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