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NOVITA’ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

CIRCOLARE N.1-2020/Consulenza aziendale

OGGETTO: NOVITA’ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

A fine dicembre è stato convertito il DL 124/2019 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2020). In sede di conversione sono state apportate diverse variazioni rispetto alla prima formulazione. Di seguito si riassumono le principali rinviando a successive circolari per gli approfondimenti inerenti agli argomenti di maggior rilevanza.

SOMMARIO

  • COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
  • ATTIVITA’ DI CONTROLLO
  • RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI
  • ESTENSIONE REVERSE CHARGE
  • ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI
  • ESTENSIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
  • FATTURAZIONE ELETTRONICA E STS
  • PERIODICITA’ SPESOMETRO ESTERO
  • BOLLO SU FT ELETTRONICHE
  • RIDUZIONE LIMITI PAGAMENTO IN CONTANTI
  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI PREMI E CREDITI D’IMPOSTA PER PAGAMENTI ELETTRONICI
  • IMPORTO ACCONTI IMPOSTE
  • MODALITA’ DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

crediti maturati a decorrere dal 2019 relativi a:

– Iva annuale/trimestrale;

– IRPEF/IRES/IRAP

Di importo superiore a euro 5.000 possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” (ossia con debiti relativi ad altri tributi) solo se risultino verificate ENTRAMBE le seguenti condizioni:

1) presentazione del modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’A.E. (Fisconline o Entratel);

2) a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui sorge il credito.

Quindi in base alla nuova norma il credito IRPEF/IRES/IRAP non può più, come in precedenza, essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Quindi, ad esempio, supponendo che la dichiarazione venga presentata il 30 settembre 2020, il credito potrà essere utilizzato solo dal 10 ottobre 2020 con conseguente rilevante differimento dei termini.

NB: il pagamento con i servizi telematici dell’AE Fisconline o Entratel si applica anche nel caso di compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti (es: rimborsi da 730, bonus Rezni ecc. cod. 1655, etc..) nonché da parte dei soggetti NON titolari di P.I.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA E STS

È confermato che, anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) NON potranno emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

N.B.: a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, tramite un registratore telematico (RT).

 

RIDUZIONE LIMITI PAGAMENTO IN CONTANTI

Viene introdotta la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

– euro 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

– euro 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L. 24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 – tel. 035.3833170 fax 035.3833270 seav@studiocom.it codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v. P a g . | 6 www.studiocom.it

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

– per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;

– per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

 

PERIODICITA’ SPESOMETRO ESTERO

A decorrere dall’esercizio 2020 la trasmissione telematica del c.d. spesometro estero” è prevista su base trimestrale anziché mensile come prima. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI

I soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

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Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.