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19 – 38 GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO ED OPPORTUNITA’

CIRCOLARE N.38/Consulenza aziendale

OGGETTO: GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO ED OPPORTUNITA’

Come già riportato nella circolare n. 31, il nuovo codice della crisi di impresa richiede uno sforzo organizzativo, adeguato alle dimensioni e alla natura dell’attività dell’impresa, che permetta il controllo dell’andamento aziendale in particolare – anche se non solo – al fine di far emergere tempestivamente i segnali di crisi. Si tratta di un obbligo imposto dalla legge ma anche un’importante opportunità da cogliere per gestire e monitorare meglio l’azienda.

 

UN OBBLIGO MA ANCHE UN’OPPORTUNITA’

Dal 16 marzo 2019, con l’entrata in vigore del codice della crisi (DLgs 14/19), tutti gli amministratori che non dotano l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, potranno essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

È importante quindi capire come strutturare la gestione aziendale e cosa fare non solo, però, per limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori ma anche – e diremmo soprattutto – per dotare l’azienda degli strumenti necessari alla buona gestione.

Tra i diversi strumenti necessari per strutturare gli adeguati assetti organizzativi richiesti dalla norma, quelli che consentono il monitoraggio della continuità aziendale nel tempo – come la tesoreria aziendale e il controllo di gestione – rappresentano la porzione più avanzata e intangibile rispetto a strumenti di misurazione più tradizionali. Le imprese più grandi e strutturate hanno da tempo istituito assetti adeguati, gestendo il risk management con logiche talvolta inserite in modelli organizzativi gestionali implementati tenuto anche conto del DLgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti.

I costosi e complessi sistemi di risk management non possono però essere calati tal quale nelle realtà delle Pmi – piccole e medie imprese. Per queste aziende adottare piani pluriennali e modelli di gestione del rischio sofisticati è non solo prematuro ma anche inappropriato, perché snaturerebbe le caratteristiche competitive di velocità, snellezza e flessibilità proprie di queste imprese.

Occorre quindi adeguare il modello di gestione del rischio, impostando cruscotti per il controllo aziendale semplici, che – ove esistenti – dovranno costituire oggetto di confronto con gli organi di controllo.

Introdurre un micro-sistema di business intelligence, che riporti anche talune variabili chiave di tipo qualitativo, può favorire una progressiva evoluzione anche organizzativa dell’impresa, che con il tempo potrà affinare il proprio assetto verso il modello più evoluto di gestione del rischio, sostenendo anche i relativi investimenti umani e finanziari, ma solo dopo averne visto i benefici.

 

COSA SI DEVE FARE

Anche per le Pmi non è (più) sufficiente avere a disposizione il solo bilancio di esercizio ma è necessario presidiare in modo più efficace l’equilibrio economico e finanziario. Il bilancio, infatti, contiene dati riferiti al passato e non ha di fatto la propensione ad interpretare il futuro aziendale.

La strategia più idonea alle prescrizioni dell’art. 2086, comma 2, codice civile è l’adozione di un cruscotto che permetta il controllo dell’andamento aziendale nel suo complesso attraverso:

  •  l’analisi economico-gestionale;
  •  l’analisi patrimoniale e finanziaria;
  •  la verifica degli indici per l’emersione di eventuali anomalie;
  •  la determinazione del cash flow operativo e prospettico;
  •  lo sviluppo di business plan;
  •  l’analisi dell’area extra-gestionale.

 Oltre al bilancio di esercizio, ai bilanci infrannuali predisposti tempestivamente e con la frequenza richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell’azienda e al business plan fanno parte del cruscotto:

a) il budget economico e patrimoniale;

b) il rendiconto e il budget finanziario e di tesoreria;

c) il prospetto di verifica di specifici indici di possibile crisi tra cui di particolare importanza è il c.d. “DSCR” (debt service coverage ratio) che misura la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari nei sei mesi successivi.

Questi strumenti permettono di far emergere in modo tempestivo gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario e la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi (come richiesto dalla norma), privilegiando la valutazione dei dati previsionali piuttosto che di quelli storici – consuntivi.

È di tutta evidenza che la verifica delle prospettive di continuità aziendale poggia anche sulla considerazione di una serie di eventi e situazioni non quantitative rilevanti che l’amministratore dovrà attentamente valutare; a titolo esemplificativo:

  • la perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave di contratti di distribuzione;
  • la difficoltà con il personale;
  • la scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
  • la comparsa di concorrenti di particolare successo;
  • procedimenti legali in corso particolarmente rilevanti quanto alle possibili richieste risarcitorie;
  • modifiche di leggi o regolamenti che si presume possano influenzare negativamente l’impresa.

Anche il sistema bancario e creditizio al fine di poter valutare l’azienda in relazione alla concessione di finanziamenti e affidamenti, va chiedendo con sempre maggior frequenza alcuni dei documenti sopra citati, e in particolare il budget economico, il budget finanziario e il business plan.

Per maggiori approfondimenti riportiamo le slide informative già presentate in occasione di precedenti incontri.

Lo Studio è a disposizione per prestare la consulenza e l’assistenza finalizzate a consentire la creazione del Cruscotto aziendale come strumento di informazione di un approccio di gestione orientato al medio-lungo periodo, che consenta di valorizzare e valutare gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della gestione.