CIRCOLARE N.25/Consulenza aziendale
OGGETTO: DENUNCIA VENDITA ALCOLICI
Dal 30 giugno u.s. bar, ristoranti, negozi, supermercati, discoteche, alberghi e strutture ricettive, rifugi alpini, circoli privati, mense aziendali ed esercizi similari, sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la denuncia fiscale per la vendita di bevande alcoliche.
I Comuni, in sede di esame della Scia presentata dai soggetti interessati o prima del rilascio dell’autorizzazione in caso di zone contingentate, devono verificare che tale denuncia sia allegata alla pratica.
La novità è contenuta nell’articolo 13-bis, comma 1, del Dl 34/2019 (Decreto Crescita), convertito dalla legge 58/2019 che ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni sulle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al Dlgs 504/1995. L’articolo, a sua volta, nel 2017 era stato modificato dall’articolo 1, comma 178, della legge 124/2017, che aveva invece sancito l’esclusione dall’obbligo della denuncia fiscale all’ufficio delle dogane per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive.
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