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19-20 NOVITA’ FISCALI DECRETO CRESCITA

CIRCOLARE N.20/Consulenza aziendale

OGGETTO: NOVITA’ FISCALI DECRETO CRESCITA

Il c.d. Decreto crescita, convertito in legge introduce una lunga serie di novità in materia fiscale. Si riassumono di seguito le principali rinviando a successive circolari gli approfondimenti necessari.

MAXI AMMORTAMENTO:

È stato reintrodotto il c.d. “maxiammortamento ossia la possibilità imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi immobili e auto ad uso promiscuo) nel periodo 1 aprile – 31 dicembre 2019, di incrementare il relativo costo del 30% al fine di fruire di quote di ammortamento più elevate.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore ad Euro 2,5 milioni.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI:

Viene prevista l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta fino a concorrenza degli utili accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili), nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. La riduzione opera secondo il seguente prospetto:

– 2019: 22,5%
– 2020: 21,5%
– 2021: 21%
– 2022: 20,5%
– da 2023: 20%

La nuova norma viene prevista, ai fini RIPEF, anche per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria mentre è esclusa quella per i soggetti in semplificata.

Ai fini dell’attuazione concreta della norma è prevista l’emanazione di uno specifico D.M.

DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI:

È stata modificata la percentuale di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali come dal seguente prospetto:

– 2019: 50%
– 2020: 60%
– 2021: 60%
– 2022: 70%
– da 2023: 100%

AFFITTI NON RISCOSSI:

Relativamente agli immobili ad uso abitativo, per i soli contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, qualora il locatore NON incassi i canoni di affitto potrà legittimamente non dichiarare gli stessi a condizione che la mancata percezione sia provata alternativamente:

– dall’intimazione di sfratto per morosità;

– dall’ingiunzione di pagamento

Non sarà quindi più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non riscossi accertati nel processo di convalida dello sfratto.

APPLICAZIONE IVA IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO – SANZIONI:

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.