La Legge 55/2019 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” (DL 32/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, ha modificato nuovamente i limiti previsti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nelle Srl.
Si ricorda che gli stessi erano stati recentemente variati dall’art. 379 del D.Lgs 14/2019, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che aveva modificato l’articolo 2477 c.c..
In seguito alle novità introdotte, il Legislatore ha previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale diviene obbligatoria se la Srl:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società sottoposta alla revisione legale dei conti;
- ha superato, per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
– attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti medi: 20 unità.
L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non viene superato alcun limite.
Per la verifica del superamento delle soglie, per una società avente l’esercizio coincidente con l’anno solare, è necessario far riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
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