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19-16 TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

CIRCOLARE N.16/Consulenza aziendale

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

A decorrere dall’1.1.2020 scatta l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali. La decorrenza di tale obbligo è anticipata all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000. Si riportano di seguito le informazioni relative all’adempimento disponibili ad oggi.

Come noto, per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 DPR 633/72 i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Il DL 119/2018 ha stabilito a partire dal 1° luglio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti con volume d’affari superiore ad Euro 400.000 mentre per tutti gli altri l’obbligo decorrerà dal 1 gennaio 2020.

Si segnala che è in corso di definizione un emendamento al decreto Crescita che potrebbe introdurre un mese di tempo aggiuntivo per la prima trasmissione.

 

SOGGETTI INTERESSATI

 L’obbligo in esame riguarda i soggetti che possono emettere scontrini e/o ricevute fiscali, in particolare trattasi de “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22”, DPR n. 633/72, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo:

– le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto

– le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande

– le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico

Sono stati recentemente previsti specifici esoneri di cui si dirà in seguito.

 

LA PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI