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19-1 IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA

CIRCOLARE N.1/Consulenza aziendale

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA 

Come già noto, in presenza di fatture “senza” IVA di importo superiore a € 77,47 va assolta l’imposta di bollo di Euro 2,00 (vedi nostra circolare 20/2018). Con un recente Decreto sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica. Infatti:

– per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee va fatto riferimento all’art. 3 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis in caso di pagamento “virtuale”;

– per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all’art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” (differente dall’assolvimento “virtuale” di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 del citato art. 6, relativo alle modalità di versamento dell’imposta, è stato modificato come di seguito riportato…