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Contratto di lavoro a tempo determinato – Novità

Il Decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio 2018, prevede rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, si elencano di seguito le principali novità introdotte ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

La durata passa dagli attuali 36 mesi a 12 mesi in caso di contratto “acausale” e 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali, risultanti da atto scritto: 

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Proroghe e rinnovi:

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle sopraelencate esigenze. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5).

Impugnazione contratto:

Il termine per l’impugnazione del contratto a tempo determinato passa dai 120 giorni attuali a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Incremento contribuzione addizionale contratto a termine:

Il contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato.

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